Di particolare interesse la ordinanza n°6521 TAR Lazio Sez.III BIS del 18 novembre 2021, di accoglimento del ricorso collettivo avverso le misure compensative a favore di quasi 200 ricorrenti, patrocinati dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, che avevano chiesto l’annullamento previa sospensione, dei decreti direttoriali emanati dalla Direzione Generali per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I. , con cui il Ministero dell’Istruzione in asserita ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato sez. VI° n. 3592/2021 , aveva disposto le misure compensative ai sensi dell’art.22 del D.Lgs 206/2007 consistenti in 300 ore annue di tirocinio.
La questione appare di particolare importanza, atteso che il TAR Lazio sez III BIS, successivamente all’udienza del 19 ottobre 2021, emanava ordinanza n° 11150/2021 secondo cui“ rilevato che per l’ammissibilità del ricorso collettivo è necessario che esso abbia ad oggetto un solo provvedimento, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale, che è stata chiarita, nei suoi contenuti, dalla Sezione con la recente sentenza n. 11021/2021;Rilevato pertanto che sussistono profili di inammissibilità del ricorso cumulativo proposto;….., invita le parti a dedurre sulla questione indicata in motivazione”, rinviando all’udienza del 16 novembre 2021.
All’udienza del 16 novembre 2021 , la difesa dei ricorrenti ha illustrato le memorie difensive prodotte, dimostrando nel caso di specie la sussistenza della connessione oggettiva funzionale tra i decreti impugnati e l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi anche potenziale tra i ricorrenti.
In particolare l’Avv. Maurizio Danza ha argomentato come nella fattispecie oggetto del giudizio sussista la “connessione procedimentale e/o funzionale” in riferimento agli atti impugnati , tenuto conto dei canoni interpretativi indicati nella sentenza n°11021/2021 del TAR Lazio sez.III BIS, secondo cui “Deve essere ritenuto ammissibile il cumulo oggettivo di più domande, che siano state proposte con un unico ricorso avverso più atti, qualora tutte le domande ed azioni proposte cumulativamente siano tese alla tutela di una medesima situazione giuridica soggettiva finale, che sia riferibile ad una medesima vicenda e comune a tutte le domande cumulate”.
All’esito dell’udienza di discussione del 16 novembre , si legge nella ordinanza ” il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla misura compensativa del tirocinio, e “Considerato che ad una delibazione sommaria tipica di questa fase processuale la proposta domanda cautelare pare meritare accoglimento con riferimento alla sola parte del provvedimento impugnato che dispone la misura compensativa del tirocinio la cui durata, come già evidenziato nella sentenza n. 7268/2021 di questa Sezione, pare essere sproporzionata e non adeguatamente motivata”.