Riconosciuto il diritto del docente inserito nelle GAE con riserva (perché in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero) alla stipula di contratti a tempo determinato

Disapplicata la disposizione di cui all’art. 7 comma 4 lett. e) della OM 112 del 06/05/2022.

Tribunale di Crotone – Ordinanza del 17.11.22

(Avv. Sergio Algieri)

Con ordinanza cautelare in corso di causa del 17/11/2022 il Tribunale di Crotone – Sez. Lavoro si è pronunciato positivamente sul ricorso proposto – con l’assistenza dell’Avv. Sergio Algieri, del foro di Cosenza – da una insegnante il quale, avendo conseguito all’estero la specializzazione sulla cdc ADSS (Sostegno nelle Scuole Secondarie di II grado) ed inserito nelle correlative GAE per la provincia di Crotone con riserva (siccome in attesa del riconoscimento del titolo in Italia), gli era stata preclusa la possibilità di partecipare alle procedure per il conferimento di incarichi annuali (fino al termine dell’anno scolastico e/o fino al termine delle attività didattiche) e tanto in applicazione della disposizione di cui all’art. 7 comma 4 lett. e) OM 112/2022 (“L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”).

Il giudice del lavoro di Crotone, in totale accoglimento delle argomentazioni difensive portate col proposto ricorso, ha innanzitutto escluso l’applicabilità della riferita norma ai docenti inseriti nelle GAE (dovendosi ritenere limitata la portata della disposizione di cui all’art. 7 della OM 112/2022 alle sole GPS); ma, in linea con quanto argomentato dalla difesa del ricorrente, ha ritenuto che pur a voler estendere analogicamente la richiamata disposizione anche ai docenti inseriti nelle GAE, la stessa deve ritenersi viziata da eccesso di potere con conseguente disapplicazione: “Sebbene l’OM n. 112/2022, nella sua portata complessiva, non abbia ad oggetto esclusivamente le GPS, tanto non può dirsi con riferimento alla disciplina limitativa dell’art. 7 co. 4 lett. e), che riguarda specificamente tali graduatorie. Per tale ragione, non può essere condiviso l’operato del Ministero che, di fatto, applicando all’ins. ….., inserito nelle GAE, il disposto dell’art. 7 co. 4 lett. e) dell’O.M. 112/2022 ha esteso analogicamente “in malam partem” una disciplina dettata per quanti inseriti nelle GPS, con buona pace del principio del favor praestatoris. (….) Ad ogni modo, per completezza espositiva, anche a voler estendere analogicamente la portata dell’art. 7 co. 4 lett. e) O.M. cit alle GAE (e si è già detto come tale operazione risulti inammissibile), non di meno l’operato del Ministero risulterebbe illegittimo (…) Infatti, non avrebbe senso ammettere un aspirante con “riserva” per poi precludergli l’accesso alla fase finale (ossia la stipula del contratto di lavoro), cui la stessa ammissione con riserva è preordinata”.

Il giudice investito della questione, ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ha accolto la domanda cautelare riconoscendo la sussistenza anche del requisito del periculum in mora soprattutto con riferimento al pregiudizio, irreparabile, in termini di perdita di professionalità che l’attesa dell’esito di un giudizio ordinario inevitabilmente produrrebbe.

Pertanto ha così concluso: “accoglie il ricorso e per l’effetto accerta il diritto dell’odierno ricorrente, sulla base del posto ricoperto nella GAE sostegno, all’ottenimento dell’incarico di supplenza sulla CdC ADSS (Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado) nella Provincia di Crotone per l’a.s. 2022/2023 e per l’effetto ordina al Ministero convenuto di conferire al ricorrente l’ incarico a tempo determinato cui ha diritto, con decorrenza giuridica dal giorno 01.09.22 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio”.