Tribunale di Marsala – Sentenza n. 803-2022 del 07.09.22
MASSIMA
LA FORMAZIONE COSTITUISCE UN DIRITTO E DOVERE DEL PERSONALE DOCENTE E CHE IL MINISTERO È TENUTO A FORNIRE STRUMENTI, RISORSE E OPPORTUNITÀ CHE GARANTISCONO LA FORMAZIONE NON SOLO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MA ANCHE A QUELLO A TEMPO INDETERMINATO
IN DEFINITIVA – COLMATA IN VIA INTERPRETATIVA LA LACUNA PREVISIONALE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 121, DELLA L. N. 107/2015 E PRESO ATTO DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1842/2022 CON LA QUALE SONO STATI ANNULLATI LA NOTA DEL M.I.U.R. N. 15219 DEL 15 OTTOBRE 2015, NELLA PARTE IN CUI SPECIFICA CHE LA “CARTA DEL DOCENTE” E I RELATIVI € 500,00 ANNUI SONO ASSEGNATI AI SOLI DOCENTI DI RUOLO E NON ANCHE AI DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, NONCHÉ L’ART. 2 DEL D.P.C.M. DEL 23 SETTEMBRE 2015 – RITIENE QUESTO GIUDICE CHE LE DOMANDE ATTOREE POSSANO TROVARE ACCOGLIMENTO, DOVENDOSI RICONOSCERE AI RICORRENTI IL DIRITTO AD USUFRUIRE IL BENEFICIO ECONOMICO DI € 500,00 ANNUI ATTRAVERSO LA C.D. CARTA ELETTRONICA PER L’AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE.
NOTA DI COMMENTO
Tra i primi giudici ordinari, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 803 del 07/09/2022, in accoglimento delle domande e delle tesi di parte ricorrente, ha riconosciuto anche a due docenti precari il diritto di percepire l’importo stabilito ogni anno con la carta del docente, riservata soltanto ai docenti di ruolo.
Sotto accusa sono l’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, il successivo comma 122, l’art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, l’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, che menzionano i soli docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Ebbene il Tribunale di Marsala, richiamando i principi di cui alla sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, afferma che la superiore disparità di trattamento non sembra in alcun modo giustificata, e che comunque, i dubbi di costituzionalità possono essere superati attraverso un’interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della Carta docente.
Dalla lettura degli artt. 282 del D.lgs. n. 297/94, 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 04/08/1995, nonché 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 27/11/2007, emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il Ministero è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato.
In tale ordine di idee, pertanto, i commi 121 e ss. dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015 non possono che essere interpretati nel senso di ricomprendere all’interno della cerchia di destinatari anche il personale docente a tempo determinato atteso che, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria del 27 novembre 2007, l’amministrazione ha l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato ed indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, tra le quali certamente può ricomprendersi la Carta del docente.
In definitiva – colmata in via interpretativa la lacuna previsionale di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e preso atto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 con la quale sono stati annullati la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specifica che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui sono assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché l’art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 – ritiene il Tribunale di Marsala che le domande attoree possano trovare accoglimento, dovendosi riconoscere ai ricorrenti il diritto ad usufruire il beneficio economico di € 500,00 annui attraverso la c.d. Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.