Tribunale di Alessandria Sez. Lavoro – Ordinanza Accoglimento totale del 6.03.2020
RETTIFICA DEL PUNTEGGIO RICONOSCIMENTO AI FINI ECONOMICI E NON GIURIDICI PER IL PRECEDENTE SERVIZIO PRESTATO IN ISTITUTO PARITARIO, PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DELLO STESSO ISTITUTO. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LAVORO.
Una collaboratrice scolastica, assistita dall’Avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna, potrà finalmente vedersi riconosciuto e valutato il periodo svolto presso l’Istituto Paritario, per i periodi A.S. 2014/2015 e 2015/2016, nonché quello che avrebbe prestato nell’arco del tempo che va dal 17.12.2018 al 30.06.2019, svolto presso l’Istituto Statale della Provincia di Alessandria. Con ricorso proposto in data 14.01.2020, il Tribunale di Alessandria – Sez. Lavoro, in tempi brevi, con Ordinanza emessa dal Giudice Dott.ssa Valeria Ardoino, ha accolto il ricorso cautelare, proposto dalla C.S.; che durante il contratto di lavoro, si era visto negare dall’Amministrazione scolastica, la valutazione ai fini giuridici degli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, svolti presso l’Istituto Paritario, dichiarando l’illegittimità della rideterminazione del punteggio assegnato alla ricorrente, oltre all’inserimento nelle graduatorie definitive di terza fascia – triennio 2017/2020, avvenuta con decreto n. 916 dell’8.2.2019, condannando il M.I.U.R. ad attribuire alla ricorrente l’integrale punteggio di servizio.
Il Tribunale dichiara l’illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato e condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno di una somma corrispondente alle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza naturale del contratto (30.6.2019), oltre accessori di legge.