Riconoscimento punteggio spettante per il servizio di leva

Tribunale di Catania – Sentenza n. 4802 del 28.11.2023

MASSIMA

Sulla questione oggetto del contendere la Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare, con l’ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020, che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu”, concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.

Il ricorso va accolto, e il servizio di leva svolto dal ricorrente va riconosciuto, non in misura pari soltanto a 0,60 punti, ma in misura pari a 6; ne consegue la condanna della Amministrazione convenuta ad attribuire al ricorrente, nelle graduatorie di cui si discute, il punteggio integrale, ovvero ulteriori 5,40 punti.

 

NOTA DI COMMENTO

Seguendo un orientamento maggioritario, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4802 del 28/11/2023, previa conferma della giurisdizione del giudice ordinario, in accoglimento delle domande e delle tesi di parte ricorrente, ha accertato il diritto del ricorrente ad avere riconosciuto il punteggio pari a 6, spettante per il servizio di leva prestato dal 31 agosto 1995 al 30 agosto 1996, nell’ambito delle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA della provincia di Catania per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l’effetto, ha condannato l’Amministrazione scolastica convenuta ad assegnare al ricorrente l’ulteriore punteggio, in ciascuno dei profili per i quali è inserito in graduatoria, l’ulteriore punteggio, oltre a quello già riconosciuto, di 5,40.

Di seguito la motivazione riportata in sentenza: “Sulla questione oggetto del contendere la Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare, con l’ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020, che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu”, concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.

Tale norma prevede che: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

  1. Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.

L’ordinanza citata ha, più precisamente, affermato che: “le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050, si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all’analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.

La Suprema Corte ha ribadito l’orientamento appena riportato nella sentenza n. 35380/2021, ritenendo che “in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) e in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi […]; lungo questa linea interpretativa, l’art. 2050, si pone dunque in continuità con l’art. 77, comma 7 [del D.P.R. n. 237 del 1964] e si coordina con il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, secondo cui “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”; 5. in definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all’art. 52 Cost., comma 2, comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: L. n. 230 del 1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7) sia dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit. e, prima, D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7, quale introdotto dall’art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie…”.

Avv. Luciano Asaro