La vicenda ha riguardato una docente di scuola superiore di secondo grado che ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale della Spezia nella parte in cui il giudice aveva ritenuto che in caso di passaggio del docente ad altro ruolo spetterebbe al docente il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo inferiore ma non anche quello non di ruolo.
Il giudice di secondo grado, con la sentenza n. 468 pubblicata il 07.11.2017, ha riconosciuto il diritto della ricorrente rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Americo del Foro di Roma e dall’avv. Irma Calderone del Foro di Livorno ad ottenere la ricostruzione della propria carriera considerando tutto il servizio prestato anche nella scuola dell’infanzia nonostante la stessa fosse stata inquadrata come docente nella scuola superiore di secondo grado.
La Corte di Appello richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 89/2001 secondo cui “ stante l’assimilazione esistente tra i servizi prestati nella scuola materna e quelli svolti nella scuola elementare – occorrerebbe seguire una interpretazione estensiva (in quanto conforme alla Costituzione) della norma impugnata, ricomprendendo tra quelli riconoscibili agli insegnanti di scuola secondaria anche i servizi prestati nelle scuole materne” nonché il principio di non discriminazione del personale assunto a tempo determinato di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 99/70 CE, di diretta applicazione, ha confermato la tesi sostenuta dai legali.