Riconoscimento integrale del periodo pre ruolo e del gradone 3/8

Tribunale di Cosenza – Sentenza n. 2257-2024 del 14.12.2024

Con la sentenza del 14.12.2024 il Tribunale di Cosenza, sez.lavoro, in accoglimento del ricorso patrocinato dalla Avvocata Maria Valentina Ricca del foro cosentino, ha riconosciuto interamente il periodo di servizio preruolo svolto da una docente durante gli anni di precariato antecedenti alla immissione in ruolo, nonché il diritto all’inquadramento nel gradone 3/8 in applicazione del principio di NON DISCRIMINAZIONE di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro CES -Dir. 1999/70/CE.

Rileva il Tribunale adito che : << la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo >>

E per la verità non possono sussistere dubbi che, come nel caso di specie, le mansioni di un docente precario, con contratto a termine, siano assolutamente identiche a quelle del personale di ruolo, con l’effetto che la discriminazione operata in Italia  sulla valutazione dei periodi pre ruolo è sempre stata assolutamente illegittima.

Prosegue il Giudice del lavoro di Cosenza riconoscendo, sempre al fine di assicurare una effettiva applicazione del principio di non discriminazione,  anche il diritto della docente al riconoscimento del gradone 3/8, richiamando un consolidato orientamento della Suprema Corte. << Tale principio deve valere anche in riferimento alla rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui al CCNL 4.8.2011, come affermato dalla parte ricorrente, attesa la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell’Amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, dell’intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 2924/2020: “viola la richiamata clausola anche l’art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato”). Deve dunque applicarsi anche per la posizione della parte ricorrente la norma contrattuale che salvaguardia il maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della successiva fascia retributiva, con disapplicazione della limitazione solo per il personale assunto a tempo indeterminato alla data dell’1.9.2010. >>.

A distanza di 25 anni dalla emanazione della Dir. CE 1999/70 le discriminazioni normative in danno dei precari che, in ogni caso, come evidenziato dai Giudici Italiani da anni, svolgono identiche mansioni rispetto ai colleghi di ruolo, rimangono tante.

Con la legge 103/2023 i servizi “pre-ruolo” del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme previgenti, vengono riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell’avvio di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia.

Ai fini del riconoscimento, giuridico ed economico per la ricostruzione carriera, si valuta attualmente il servizio di insegnamento pre ruolo effettivamente prestato, mentre non trova più applicazione il criterio della validità dell’anno scolastico, ovvero il raggiungimento di un minimo di 180 giorni di servizio o il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche.

Anche tale soluzione, tuttavia, non appare sufficiente a superare definitivamente le discriminazioni in danno del personale precario, poiché è certamente più vantaggiosa per i docenti che hanno svolto solo supplenze annuali (fino al 31 agosto), mentre per chi invece ha svolto prevalentemente servizio a tempo determinato con supplenze fino al termine delle attività didattiche o brevi e saltuarie, la nuova disciplina può comportare  una riduzione nell’anzianità di servizio utile ai fini della ricostruzione e, pertanto, un danno economico.

Avv. Maria Valentina Ricca