Riconoscimento dell’anno di servizio inferiore a 180 gg. ai fini della ricostruzione della carriera

Corte di Appello di Salerno – Sentenza n. 66-2024 del 22.02.24
Ai fini della ricostruzione della carriera deve essere riconosciuto anche l’anno di servizio inferiore a 180 gg. qualora il servizio è prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio anche se i contratti sono stati “interrotti” dalle domeniche.

 

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, con sentenza del 22.02.2024 n. 66 ha riformato la sentenza di primo grado stabilendo il principio di diritto che: ai fini della ricostruzione della carriera deve essere riconosciuto anche l’anno di servizio inferiore a 180 gg. qualora il servizio è prestato ininterrottamente dal 1° febbraio e fino al termine delle operazioni di scrutinio e, inoltre, i contratti devono essere considerati “continuativi” anche se interrotti dal giorno di domenica.

La vicenda traeva origine dalla circostanza che una docente non si vedeva riconoscere l’anno scolastico – ai fini della ricostruzione della carriera – perché lo stesso era stato prestato per 149 gg. di servizio non continuativo perché i contratti erano stati interrotti dalla domenica.

Quindi, sono stati esaminati a fini della decisione della causa due aspetti:

  1. ai sensi dell’art. 7, co. 4, del D.M. n. 131/2007 e s.m.i. “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”. Dunque, la Corte di Appello di Salerno ha stabilito che il giorno di domenica – anche se non coperto da alcun contratto – andava compreso nel calcolo dei giorni di servizio;
  2. per il riconoscimento dell’anno scolastico ai fini della ricostruzione della carriera occorre la valutazione per intero dell’anno scolastico in caso di servizio svolto per n. 180 giorni, oppure in caso di servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;

La peculiarità della predetta pronuncia consiste nella circostanza che oggi è acceso il dibattito sul riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della ricostruzione della carriera (ultima la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 30.01.2024).

Pertanto, occorre – in virtù della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 66/2024 – anche controllare gli anni non riconosciuti nei decreti di ricostruzione della carriera qualora l’amministrazione non l’ha valutati perché non raggiunti i 180 gg. oppure fino al termine delle operazioni di scrutinio a causa dell’interruzione dei contratti durante il giorno della domenica.

Avv. Gianfranco Nunziata

                                                                                                                                      (Foro di Salerno)