ACCOGLIMENTI GIUDIZIARI A RIPETIZIONE MATURATI, QUESTA VOLTA, PRESSO I TRIBUNALI DEL LAVORO DI CATANIA E MILANO.
A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro SantoNicola
Il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, spetta anche ai precari.
Lo ha ribadito, innanzitutto il Tribunale Di Catania (Sez. Lavoro, Giudice dott. Mario Fiorentino), alla luce della denunciata violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione, di cui all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/1970).
Richiamando, il Giudicante, la recente decisione della Corte di Giustizia dell’UE (la cui interpretazione ha efficacia vincolante per tutte le autorità, giurisdizionali o amministrative degli Stati membri), apparendo indubitabile che la natura del lavoro svolto dai docenti a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo – e che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto/dovere di procedere all’aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell’istruzione pubblica – ha disposta “la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica“.
Quale naturale conseguenza, con sentenza del 09 Novembre 2022, è stato “accertato il diritto di parte ricorrente di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, come da contratti di lavoro in atti”.
Dello stesso tenore il recentissimo pronunciamento, nuovamente emesso dal Tribunale del Lavoro milanese (si riportano le RAGIONI DELL’ACCOGLIMENTO). Per il Giudicante, dott.ssa Eleonora Palmisani, deve rammentarsi che “ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNI di categoria, l’Amministrazione scolastica ha l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Ed ancora “il Ministero convenuto, nel presente giudizio, non ha allegato né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine)”.
Conseguentemente, sono state condannate le Amministrazioni resistenti all’attribuzione del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, Legge 107/2015, dell’importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in favore di parte ricorrente.
Si ricorda, infine, che, con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, incluso dal c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 nell’area professionale del personale docente, la Cassazione civile (sezione lavoro) ha stabilito che la carta docente debba essere attribuita al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori “considerato che rientra nell’attività funzionale all’attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”.