Riconoscimento del servizio prestato con riserva da docente ITP nella prima fascia GPS in virtù di sentenza favorevole poi riformata

Tribunale di Reggio Emilia – Sentenza del 11.06.2024

Il Tribunale emiliano ha dichiarato l’illegittimità del decreto di decurtazione del punteggio corrispondente al servizio svolto dapprima nella II fascia delle graduatorie d’istituto e poi in prima fascia GPS in virtù di sentenza emessa dal TAR Lazio poi riformata dal Consiglio di Stato.

 

di Giuseppe Sabbatella, Avvocato Cassazionista specializzato in diritto del lavoro e diritto scolastico.

 

Il Fatto

Il ricorrente è un Insegnante Tecnico Pratico in possesso del diploma di perito industriale capotecnico, titolo in forza del quale era stato inserito nella III fascia delle Graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo relative al triennio 2017/18; 2018/19 e 2019/20 per le classi di concorso B003 (Laboratorio di Fisica) e B15 (Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche).

Il docente, sulla base di numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli, presentava ricorso dinanzi al TAR del Lazio al fine di ottenere l’inserimento nella II fascia delle graduatorie in questione.

Il giudizio si concludeva positivamente per il ricorrente in quanto, con sentenza del 22/12/2017, l’adito Tribunale Amministrativo riconosceva il valore abilitante del diploma di scuola media superiore da questi posseduto e, per l’effetto, il diritto dello stesso all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto ex D.M. 374 del 1° giugno 2017 relative al triennio 2017/18; 2018/19 e 2019/20.

Il Ministero, quando il giudicato era ancora pendente, aveva provveduto al suo inserimento con riserva in II fascia e, attingendo dalla stessa, aveva stipulato tre contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20.

Nel luglio 2020, le Graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo venivano sostituite dalle Graduatorie Provinciali e d’Istituto per le supplenza (GPS) cosicché il ricorrente, in forza del giudicato favorevole, presentava domanda di inclusione nella I fascia GPS (corrispondente alla seconda fascia delle vecchie graduatorie ex D.M. 374 del 1° giugno 2017) per il biennio 2020/21 e 2021/22 nonché per le successivo biennio 2022/24.

A seguito di questo nuovo inserimento il Ministero stipulava col ricorrente altri contratti di lavoro a tempo determinato.

Tuttavia, la sentenza del TAR del Lazio favorevole al ricorrente veniva riformata da una successiva Sentenza del Consiglio di Stato, la quale statuiva che i docenti in possesso del cosiddetto diploma ITP non potevano accedere alla prima fascia delle GPS senza il conseguimento di uno specifico titolo avente valore abilitante all’insegnamento (es. PAS, TFA etc.).

In attuazione del suddetto giudicato, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Ambito Territoriale di Reggio Emilia, con provvedimento del 30/06/2023, disponeva l’esclusione del ricorrente dalla prima fascia GPS, in quanto lo stesso risultava non essere più munito di titolo di accesso; col medesimo provvedimento l’Ufficio stabiliva altresì che tutto il servizio prestato dal docente negli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22 era da considerarsi valido ai soli fini di fatto e non diritto, con conseguente decurtazione del punteggio.

 

Il lavoratore si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella che presentava ricorso al Tribunale di Reggio Emilia lamentando l’illegittimità del suddetto provvedimento e richiamando, a sostegno delle proprie ragioni, il principio dell’affidamento incolpevole, la tassatività dei casi di annullamento del punteggio di servizio, la sufficienza del titolo di studio posseduto per la stipula di contratti di supplenza e produceva altresì prova documentale del fatto che se il ricorrente fosse rimasto inserito nella III fascia delle graduatorie d’istituto per gli anni 2017/2020 e successivamente nella II fascia GPS per gli anni dal 2020/2022 avrebbe comunque lavorato con contratto di lavoro a tempo determinato

Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso ex art. 414 c.p.c., annullava il provvedimento illegittimo e ordinava all’Amministrazione scolastica il riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio prestato dal ricorrente negli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21 e 2021/22 con conseguente ripristino del maggior punteggio nelle graduatorie di riferimento.

La pronuncia

Il Giudice adito, in accoglimento delle argomentazioni prospettate da parte ricorrente, così statuiva:

“Il ricorso è fondato.

Va riconosciuto al ricorrente il punteggio per il servizio prestato negli aa.ss. dal 2017/18 al 2021/22, in virtù dell’inserimento nella II fascia.

Il Tribunale condivide le argomentazioni delle sentenze del Tribunale di Venezia ___che viene richiamata ex art 118 disp att. cpc.

Osserva il giudicante che:

-come si legge nel ricorso, il ricorrente è un insegnate tecnico pratico (ITP) in possesso del diploma di perito industriale capotecnico ed era stato inserito nella III fascia delle Graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2017/18; 2018/19 e 2019/20 2017 per le classi di concorso B003 (Laboratorio di Fisica), B015 (Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) e ADSS (Sostegno scuola superiori) (doc 2);

-l’inserimento del docente in II fascia è avvenuto per decisione del Ministero in autotutela;

se il ricorrente fosse rimasto inserito nella III fascia delle graduatorie d’istituto per gli anni 2017/2020 e successivamente nella II fascia GPS per gli anni dal 2020/2022 avrebbe ottenuto incarichi a tempo determinato anche sulla base dell’attuale punteggio rettificato pari a …;

 

-non è applicabile la previsione dell’art art. 8 della O.M. 112/2022 in quanto il ricorrente non ha reso dichiarazioni mendaci relativamente ai titoli di accesso e, come si è detto, è stata la stessa Amministrazione ad inserirlo nelle graduatorie in attesa della pronuncia del giudice amministrativo.

Per quanto argomentato, va dichiarata l’illegittimità del provvedimento di decurtazione del punteggio di servizio maturato negli anni scolastici e va ordinato al Ministero convenuto di ripristinare a favore del ricorrente il maggior punteggio.