Tribunale di Salerno – Sentenza n. 937-2023 del 05.06.23
Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, con sentenza del 05.06.2023 n. 937 ha riconosciuto il risarcimento danni per l’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati ai danni di un docente di religione cattolica nonché il diritto alla ricostruzione della carriera in ragione dell’anzianità “integrale” di servizio e, quindi, senza alcuna decurtazione.
La peculiarità della predetta pronuncia consiste nel ragionamento giuridico del Tribunale di Salerno perché ha stabilito che:
• l’abusività della reiterazione di contratti a tempo determinato deve ravvisarsi nel fatto che il legislatore non ha rispettato l’obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l’assunzione in ruolo di cui all’art. 3, comma 2, L. n.186/2003, che, sebbene non riservati ai precari – se non nei limiti della riserva del 50% – sono funzionali all’evolversi di tale docenza verso il ruolo, risalendo l’ultimo concorso indetto al 2004. Pertanto, affermata l’illegittimità della reiterazione di contratti a termine oltre il triennio anche per i docenti di religione cattolica, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente trovava accoglimento;
• inoltre, lo stesso Giudice enunciava la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, del 13 gennaio 2022, nella causa C-282/19, secondo cui non poteva essere considerata una ragione obiettiva atta a giustificare la reiterazione di contratti a termine la condizione del permanere della idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano, posto che “tale idoneità è rilasciata una sola volta, nel momento in cui l’autorità scolastica presenta il proprio elenco di candidati, e a prescindere dalla durata dell’incarico affidato all’insegnante di religione cattolica in questione. Il rilascio di detta idoneità a tutti gli insegnanti di religione cattolica, indipendentemente dal fatto che essi abbiano stipulato un contratto a tempo indeterminato o un contratto a tempo determinato, costituisce quindi, come già indicato al punto 64 della presente sentenza, un aspetto indipendente dalla durata degli incarichi affidati agli insegnanti di religione cattolica. Analogamente, la revoca dell’idoneità costituisce una causa di risoluzione del rapporto di lavoro sia per gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo sia per quelli che, come i ricorrenti nel procedimento principale, sono titolari solo di un contratto a tempo determinato, e non costituisce quindi una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro”.
• dunque, per il risarcimento danni il Tribunale salernitano teneva conto dei criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966;
• infine, per ciò che concerne la domanda finalizzata ad ottenere “l’integrale” ricostruzione della carriera, il Giudice del Lavoro accoglieva la domanda e – pur riconoscendo per i docenti di religione una speciale disciplina per la retribuzione e la ricostruzione di carriera stabilita dal combinato disposto degli artt. 53 co 6 della legge n. 312/1980, art. 2 comma e seg. del DPR n. 209/1987 e dall’art. 3 comma 7 del DPR n.399/1988 – stabiliva il diritto del docente di religione alla ricostruzione della carriera in ragione dell’anzianità di servizio.
(Foro di Salerno)