Riconoscimento del punteggio svolto dal Personale ATA (Collaboratore Scolastico), anche se svolto con il punteggio sbagliato

Tribunale di Ravenna – Ordinanza n. 1626-2018 del 6.6.2018

Il Giudice del Lavoro di Ravenna, ha disposto un importante principio ritenendo, anche  a distanza di oltre 1 anno da tale primo incarico (non isolato, poiché altri incarichi sono seguiti), si esuli dall’ambito di applicazione dell’art. 7, comma 7 e ciò è pienamente logico, posto che la situazione non verificata deve considerarsi stabilizzata dal punto di vista degli effetti consequenziali ed in particolare di quelli legati al punteggio da riconoscersi per gli incarichi medio tempore svolti (e ciò è più che intuitivo posto che, ritenendo altrimenti, sarebbe possibile spazzare via una carriera, riqualificata come di fatto, ad opera di un controllo postumo, svolto anche a distanza di anni);

 

Ordinanza di Accoglimento totale n. 1626/2018 del 6.6.2018, Tribunale di Ravenna, confermata con la Sentenza n. 183/2018 del 30.10.2018, dal Giudice del Lavoro, Dott. Dario Bernardi, ha statuito che:

“rilevato in fatto che la ricorrente ebbe a svolgere alcuni rapporti contrattuali a tempo determinato con la resistente nel corso degli anni 2016 e 2017 in forza di un pacifico errore di punteggio commesso da quest’ultimo, scoperto il quale provvedeva a rettificare il punteggio in via di autotutela, nonché ad espungere l’anzianità di servizio maturata medio tempore, sulla base dei contratti sottoscritti grazie all’errore di punteggio ed al conseguente scavalco in graduatoria di docenti più titolati (doc. 9 parte ricorrente: decreto del 6.12.2017; doc. 10 parte ricorrente: decreto del 20.12.2017);

rilevato che l’amministrazione ha fatto dichiarata applicazione (in entrambi i decreti del 6.12 e del 20.12 del 2017) del D.M. n. 717/2014, art. 7, comma 7 ai sensi del quale “In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l’eventuale servizio prestato dall’ aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”, procedendo così a “ribadire, comunque, che ai sensi dell’art. 7 comma 7 del DN n. 717 del 5.9.2014, eventuale servizio effettuato, sarà da riconoscere come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio” (decreto del 6.12) e a dichiarare “il servizio effettuato dal 25.9.2017 al 20.12.2017…considerato prestato di fatto e non di diritto senza attribuzione di punteggio, ai sensi dell’art. 7 comma 7 del DM n. 717…” (decreto del 20.12.2017 con il quale si revocava anche un incarico a tempo determinato conferito nel settembre del 2017 sulla base del precedente – errato – punteggio);

ritenuto tale determinazione illegittima ed errata laddove ha escluso la rilevanza del punteggio maturato in esecuzione di contratti stipulati (e di conseguenti rapporti di lavoro svoltisi) negli anni 2016 e 2017 pur a seguito dell’erronea determinazione del punteggio d parte dell’Amministrazione in punti 10 in luogo che 6.10;

rilevato, infatti, che il comma 7 si pone in diretta connessione e consequenzialità con i precedenti commi, nonché con il successivo comma 8, che devono essere letti unitariamente ed ai sensi dei quali “5. All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d’istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. 6. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale…sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto…7. In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l’eventuale servizio prestato dall’ aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio. 8. In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica alle altre scuole con cui l’aspirante contrae rapporti di lavoro l’avvenuta verifica e convalida dei dati”;

ritenuto, dunque, che – come previsto inequivocabilmente dalle norme sopra richiamate – fosse all’atto del primo incarico (14.11.2016) che il dirigente scolastico avrebbe potuto e dovuto provvedere a svolgere i controlli sul punteggio, attività pacificamente e dichiaratamente non svolta dall’Amministrazione;

ritenuto, quindi, che, a distanza di oltre 1 anno da tale primo incarico (non isolato, poiché altri incarichi sono seguiti), si esuli dall’ambito di applicazione dell’art. 7, comma 7 e ciò è pienamente logico, posto che la situazione non verificata deve considerarsi stabilizzata dal punto di vista degli effetti consequenziali ed in particolare di quelli legati al punteggio da riconoscersi per gli incarichi medio tempore svolti (e ciò è più che intuitivo posto che, ritenendo altrimenti, sarebbe possibile spazzare via una carriera, riqualificata come di fatto, ad opera di un controllo postumo, svolto anche a distanza di anni);

ritenuto che, entro tali limiti, la domanda cautelare debba essere accolta, con conseguente riconoscimento del punteggio per i servizi effettivamente prestati dalla ricorrente (negli anni 2016 e 2017 e, dunque, sino alla revoca del 20.12.2017), ancorché sulla base di un punteggio successivamente rettificato;

ritenuto, al contrario, che il punteggio originariamente riconosciuto sulla base dei titoli possa essere oggetto di rettifica da parte del MIUR anche successivamente, posto che in questo caso non vengono certamente in rilievo ragioni di legittimo affidamento della controparte, che ha pienamente contezza del proprio punteggio, il quale è insuscettibile di lievitare a semplice cagione di un errore materiale e di una mancata tempestiva verifica;

ritenuto, analogamente, che non possa essere pronunciato alcun provvedimento circa il contratto a tempo determinato revocato con il decreto del 20.12.2017, posta l’inattualità della domanda cautelare (e l’ovvia insussistenza del periculum), trattandosi di un contratto relativo all’anno 2017, ormai pressoché concluso;

ritenuto sussistente il periculum in mora, posto che, nel tempo necessario alla definizione della lite, alla ricorrente sarebbero sicuramente (come dalla stessa difesa dell’Amministrazione viene riportato, posto che con 6.1 è difficile ottenere incarichi a termine) precluse più che concrete occasioni di lavoro;

P.Q.M. 1) ordina alle amministrazioni convenute di riconoscere in favore della ricorrente ai fini di ogni graduatoria e ad ogni effetto legale, il punteggio per i servizi effettivamente prestati dalla ricorrente negli anni 2016 e 2017 e, dunque, sino alla revoca del 20.12.2017”

Avv. Giovanna Dell’Anna

Segretario dell’Associazione denominata “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale A.D.S.”