Tribunale di Cuneo – Sentenza del 09.07.24
In relazione al c.d. blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola, ai sensi del Dpr 122/2013, che secondo la tesi del Ministero determinerebbe il mancato computo di un anno, ai fini delle classi stipendiali e degli scatti di anzianità è di recente intervenuto il Tribunale di Cuneo richiamando la recentissima ordinanza n. 16133 del 2024, della Corte di cassazione affermando che “ …le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici.
Altrimenti secondo la Cassazione “ …una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.”
Va quindi riconosciuto ai ricorrenti che presenteranno ricorso al competente giudice del lavoro il diritto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici con intera valorizzazione del servizio effettivamente svolto e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento nelle fasce stipendiali retributive del CCNL di categoria, nei limiti della prescrizione del quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso introduttivo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo.
E’ quindi opportuno agire in giudizio con urgenza ove non vedersi dichiarare definitivamente prescritti ratei retributivi dovuti.