Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, Ordinanza collegiale n. 5101/2020 dell’8.12.2020
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, in composizione collegiale, ha riconosciuto l’8.12.2020 – rigettando il reclamo proposto dal Ministero dell’Istruzione – ai sensi della legge 104/1992 il diritto del Dirigente Scolastico al trasferimento in una sede più vicina al proprio domicilio.
Il presente giudizio ha statuito un importante principio di diritto mai affrontato dalle altre pronunce positive in merito. Infatti, il Dirigente aveva ottenuto il nulla osta dall’USR di “partenza” mentre diniego da parte l’USR richiesto.
Ebbene, proprio su questa circostanza il Collegio del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, ha stabilito che in merito al vincolo di permanenza nelle sedi di prima assegnazione, la circolare del M.I. del 05.06.2020 stabilisce: «f) Mobilità interregionale. Con l’entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, è stato modificato l’articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010. È pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta. A tale proposito, si invitano le SS.LL. a operare un equo bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei Dirigenti scolastici al compimento dei prescritti periodi di permanenza nei ruoli regionali».
Quindi, con l’entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019 è stato modificato l’articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010. Pertanto è possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico con il solo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta.
(Foro di Salerno)