Accoglimento giudiziario, Tribunale del Lavoro di Napoli.
Una docente della scuola secondaria di primo grado aveva prestato servizio di ruolo, dal 1987 al 1992, nella scuola materna, prima di transitare nel ruolo superiore (insegnamento di italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado).
La stessa ha contestato, in giudizio, il fatto che il Ministero non avesse considerato utili, ai fini della carriera e della progressione stipendiale, gli anni di servizio prestati come docente di ruolo della scuola dell’infanzia, cagionando la perdita dell’anzianità e degli avanzamenti stipendiali.
Di conseguenza ha domandato, per il tramite dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, l’accertamento del diritto al riconoscimento del servizio di ruolo nella scuola materna ai fini della ricostruzione di carriera, con conseguente “migliore inquadramento stipendiale”, in ragione della ricollocazione nella corretta fascia economica, con richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive intanto maturate.
Il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – nel costituirsi in giudizio, ha provato ad eccepire, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ha dedotto l’infondatezza della domanda in quanto, a suo dire, il servizio prestato in precedenza, presso la scuola dell’infanzia, doveva essere escluso dalla determinazione dell’anzianità professionale.
Di diverso parere il Tribunale del Lavoro di Napoli, nella persona del Giudice dr. Ciro Cardellicchio, che ha, innanzitutto, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero. Ciò, in quanto, il giudizio riguarda “il corretto inquadramento nella fascia salariale assegnata”, dopo il calcolo degli anni di servizio e la condanna al pagamento delle correlate differenze stipendiali. Tali questioni non possono che rientrare nella competenza del Ministero dell’Istruzione, parte convenuta nel procedimento.
Nel merito, il Tribunale del lavoro partenopeo ha analizzato le tesi dei legali Esposito Santonicola, ricostruendo la vicenda giudiziaria.
Si riportano, schematicamente, le argomentazioni del Giudicante:
- La ricorrente ha rivendicato il diritto all’intera anzianità lavorativa acquisita, durante il suo servizio di ruolo, come insegnante di scuola dell’infanzia. Vuole che la sua anzianità di servizio sia ricostruita e reinquadrata nella fascia stipendiale adeguata, per progredire nella carriera retributiva. Chiede il pagamento delle differenze salariali accumulate, domandando, infine, che il decreto di ricostruzione della carriera – emesso dal MIUR (oggi M.I.M.) e USR della Campania – sia dichiarato illegittimo, perché in contrasto con la normativa vigente;
- L’art. 485 del D.lgs. n. 297/94 stabilisce che il servizio prestato come docente non di ruolo, nelle scuole secondarie e artistiche, sia riconosciuto quale servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici. La L. n. 312/80 e il D.P.R. n. 417/74, invece, ampliano le possibilità di passaggio di ruolo tra diverse tipologie di scuole e personale, consentendo la conservazione dell’anzianità maturata nel ruolo precedente. Grazie alle citate normative, anche i docenti della scuola dell’infanzia, che passano ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado, possono vedersi riconosciuta l’anzianità di ruolo maturata nella scuola materna;
- La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 31149/2019, ha stabilito che l’art. 485 del D.LGS. n. 297/1994 deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità riconoscibile ai docenti a tempo determinato sia inferiore a quella dei docenti comparabili, assunti a tempo indeterminato. Il giudice deve comparare i trattamenti riservati ai due tipi di docenti, senza considerare le interruzioni tra i rapporti lavorativi e applicare gli stessi criteri per entrambi. Inoltre, per quanto riguarda il servizio pregresso nelle scuole dell’infanzia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto che l’art. 485 del lgs. n. 297/1994 deve essere interpretato estensivamente, prevedendo il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell’infanzia, sia in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria che nella scuola secondaria (Cass. SS.UU. n. 22726/2022).
In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, il Tribunale civile del lavoro ha, in definitiva, riconosciuto, a beneficio della docente di lungo corso, il periodo di servizio di ruolo prestato presso la scuola d’infanzia, ai fini della carriera e ai fini economico-giuridici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive, a cui andranno aggiunti gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.