Tar Lazio – Ordinanza n. 05651-21 del 20.10.21
Il Tar Lazio sede di Roma ha accolto in via cautelare il ricorso promosso da una docente, esclusa dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al D.D. 510 del 23 aprile 2020 a causa della mancanza dei requisiti di accesso.
L’Amministrazione, in sede di verifica dei titoli autocertificati dalla candidata, aveva evidenziato l’assenza delle tre annualità di servizio, dal momento che per un anno scolastico il servizio prestato a partire dal 1 febbraio fino al termine degli scrutini sarebbe stato interrotto dal rientro del titolare durante le vacanze pasquali.
Il Collegio ha evidenziato l’illegittimità della suddetta interpretazione, adducendo la seguente motivazione:
“ritenuto che il comma 1 dell’art. 489 prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 e’ considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
ritenuto che nel caso di specie l’attività di insegnamento risulta essere stata svolta dalla ricorrente in senso sostanzialmente continuativo dal 1 febbraio, salvo la mancata contrattualizzazione di periodi festivi, in corrispondenza della Pasqua e altre festività”
L’Amministrazione dovrà pertanto reinserire la candidata nella procedura concorsuale e per l’effetto, provvedere alla correzione delle prove già svolte.