Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, dr. Luciano D’Agostino, con decreto inaudita altera parte, emesso nel giudizio iscritto al n. 4975/13 R.G., ha sospeso l’efficacia del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso del 27.11.13 emesso dall’U.S.R. per la Calabria nei confronti di un D.S., “ordinando l’immediata reintegra del ricorrente in servizio e nella sede”. Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro era stato emesso in corso di anno scolastico nonostante il D.S. fosse stato già riammesso in servizio con altro provvedimento cautelare e quest’ultimo fosse esecutivo ed efficace. L’U.S.R. fondava il nuovo provvedimento di risoluzione sulla “normativa vigente”, con ciò evidentemente facendo riferimento alla norma contenuta nel D.L. n. 101/13, convertito nella legge n. 125/13, che, nell’”interpretare” il comma 4 dell’art. 24 della legge Fornero, ritiene che il limite ordinamentale per il collocamento in quiescenza d’ufficio rimanga fissato a 65 anni e non sia stato modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.
Detta norma era stata già valutata nel corso della prima udienza dal Giudicante, il quale rilevando profili di innovazione e non di mera interpretazione, non riformava né revocava il suo provvedimento, rinviando la decisione ad altra udienza.
La reiterazione del collocamento in quiescenza, nonostante un precedente ordine cautelare, ha determinato il G.L. non solo all’immediata reintegra del ricorrente nelle funzioni, mansioni, qualifica e sede, ma alla trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica, ravvisando gli estremi del reato di abuso d’ufficio.