Confermato il diritto al reinserimento in graduatoria a favore dei docenti che avevano omesso di presentare la domanda di permanenza, anche dalla Suprema Corte di Cassazione.
Con una sentenza decisiva a dirimere ogni questione, la Corte di Cassazione, n. 28250, sezione Lavoro, in data 27 novembre, ha ritenuto illegittima la previsione del mancato reinserimento nella graduatoria per l’aspirante docente, cancellato dalla medesima per via della omessa presentazione della domanda di permanenza.
La sentenza pone fine, si spera, al proliferare di sentenze discordi, sull’argomento, da parte di quei giudici del lavoro che hanno sempre confuso il reinserimento con l’inserimento in graduatoria.
La giurisprudenza amministrativa, invece, ormai pacifica, da anni, ha comunque ora trovato conferma anche sulla base della decisione dell’Adunanza Plenaria che con la discussa decisione sui diplomati magistrali, la n. 11 del 20.12.2017, in tema di reinserimento in GAE, ha affermato: “È evidente, infatti, la differenza esistenza tra la posizione di chi, già inserito nella graduatoria (e per effetto di tale inserimento titolare di un affidamento meritevole di tutela), viene cancellato perché omette di presentare domanda di conferma e la posizione di chi non ha mai presentato una domanda di inserimento in graduatoria. Ai primi è la stessa legge a consentire la presentazione di una domanda di reinserimento, con espressa previsione della possibilità di recuperare il punteggio maturato all’atto della cancellazione (articolo 1, comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004). Nessuna disposizione legislativa può invece legittimare la presentazione di una domanda di inserimento tardiva, non potendosi, del resto, in questo caso configurare alcun affidamento meritevole di tutela in capo a chi non ha mai nemmeno chiesto di essere inserito.”
Si auspica che l’Amministrazione scolastica, anche in vista del prossimo rinnovo delle GAE, consenta a coloro che sono stati illegittimamente depennati di essere reinseriti definitivamente.