Tar Lazio Roma – Sentenza n. 1762-2020 del 10 febbraio 2020
Si segnala la vittoria conseguita al TAR Lazio Roma dall’Avv. Giuseppe Buonanno e dall’Avv. Prof. Paolo Clarizia, entrambi del Foro di Roma, con il reinserimento in GAE di una docente abilitata, già precedentemente inserita e poi depennata, che non aveva avuto la possibilità di presentare domanda di reinserimento in occasione dell’ultimo aggiornamento a causa di un anomalia del sistema informatico del MIUR.
La docente, abilitata in scuola Infanzia, era stata inserita in precedenza in GAE e poi depennata per mancato aggiornamento della posizione. Tuttavia, ai sensi della recente normativa (DM 374/2019), la stessa avrebbe potuto chiedere il reinserimento ma è stata impossibilitata a presentare la domanda a causa di problematiche di ordine informatico del sistema gestito dal MIUR.
Difatti, come riconosciuto dal Ministero in una nota del 2.5.2019, si è configurata una disfunzione tecnica del sistema informatico per cui sono state smarrite le informazioni relative a numerosi (incolpevoli) docenti interessati al reinserimento, che non hanno avuto la materiale possibilità di presentare la domanda online .
Il TAR Lazio – Roma, con la Sentenza n. 1762 del 10 febbraio 2020, ha ritenuto non corretto tale operato del MIUR e sanzionabile il suo contegno processuale, non avendo il Ministero fatto pervenire alcun chiarimento istruttorio, nonostante le varie richieste formulate dal TAR e i ripetuti rinvii d’udienza disposti per poterli acquisire.
Il TAR ha, pertanto, ritenuta illegittima la preclusione alla formulazione della domanda di reinserimento causata dalla disfunzione informatica ministeriale e, per l’effetto, ha disposto il reinserimento nelle GAE di competenza della docente.
La pronuncia è di particolare interesse in quanto di recente il TAR ha rigettato ricorsi di tipo similare, dichiarando addirittura, in un caso, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, ipotizzando che la fattispecie vertesse sull’accertamento di un presunto diritto soggettivo al reinserimento in GAE.
Con la presente Sentenza n. 1762/2020, invece, il TAR ha ristabilito il proprio comune orientamento, affermando la propria giurisdizione e confermando l’esito positivo del contenzioso in favore del personale docente secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato in materia, debitamente citato nella medesima Sentenza.
La docente, quindi, potrà essere inserita nuovamente in GAE a pieno titolo per l’intero triennio 2019/2022 e così concorrere all’immissione in ruolo.
Avv. Giuseppe Buonanno Avv. Prof. Paolo Clarizia