Tribunale di Palermo – sez. lavoro – sentenza n. 2209 del 16.07.2020
Sulla mobilità territoriale del comparto scuola, il tribunale di Palermo, nel confermare l’orientamento ormai prevalente, circa il diritto di precedenza nella fase interprovinciale per assistenza al familiare disabile (non necessariamente figlio o coniuge), con la sentenza in commento, in totale accoglimento delle puntuali argomentazioni prospettate dall’Avv. Santina Franco (studio Di Salvo – foro di Patti), miranti a neutralizzare le eccezioni preliminari proposte dal MIUR, affronta e decide tre importanti questioni di diritto in materia di decadenza dall’azione, incompetenza territoriale e integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
In particolare, rispetto all’eccezione di decadenza dall’azione prospettata dal MIUR – secondo la quale il ricorso in materia di mobilità territoriale sarebbe assoggettato alle decadenze di cui all’art. 6, legge n. 604/1966 (come modificato dall’art. 32, comma 1, L. n. 183/2010)– il tribunale di Palermo perentoriamente ha affermato “che la decadenza – che è istituto di stretta interpretazione – è prevista per l’impugnativa del trasferimento operato dal datore di lavoro e ritenuto illegittimo” e non è applicabile alle ipotesi di mobilità, quali quelle in esame” che, appunto, va inquadrata come mobilità volontaria, in quanto il docente vi partecipa previa presentazione di apposita domanda.
Con riferimento, invece, alla incompetenza territoriale del Tribunale adito a decidere sulla controversia ( dedotta dal MIUR) con la sentenza in esame viene confermato il principio “ che la competenza per territorio spetta al tribunale del luogo in cui il lavoratore, al momento dell’introduzione della lite, presta la propria attività lavorativa, in ragione del collegamento funzionale tra il rapporto in essere e la pretesa alla costituzione di quello successivo (cfr. ex plurimis Cassazione civile , sez. VI , 07/01/2019 , n. 162).” Quindi per individuare la competenza non rileva la sede di effettiva titolarità del docente, bensì la sede in cui si trova a svolgere in concreto la propria attività lavorativa, anche se detta sede è ricoperta per effetto dell’assegnazione provvisoria annuale.
Vieppiù, di grande rilievo è la decisione del tribunale di Palermo che rigetta la richiesta del MIUR di integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti individuati nominalmente nel corpo del ricorso, nonché nei confronti dei docenti beneficiari di un trasferimento, su posto comune per la scuola primaria, ovvero anelanti al medesimo; in totale adesione a quanto prospettato dall’avv. Santina Franco, la sentenza in commento ha evidenziando che “la situazione giuridica dedotta in giudizio non costituisce rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, poiché il bene della vita richiesto dalla ricorrente non è l’ottenimento di una sede già assegnata ad altri, bensì quello di ottenere la valutazione della propria domanda di mobilità, sulla base dei titoli e del diritto di precedenza posseduto, come previsto dalla disciplina primaria di riferimento. Non è pertanto ravvisabile un interesse personale, concreto ed attuale, in capo ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento presso le sedi richieste da parte ricorrente, poiché il rischio di un mutamento nella valutazione della loro posizione nell’ambito delle operazioni di mobilità rappresenta solo un effetto indiretto dell’accoglimento della domanda avanzata nel presente ricorso, ma non costituisce una conseguenza del carattere unitario e inscindibile della situazione giuridica soggettiva vantata o dell’adempimento richiesto» (Così Tribunale di Termini Imerese, sent. 256/2020 del 10.6.2020);
Sulla base del suddetto principio, in materia di mobilità, quando la controversia verte sul mancato riconoscimento del diritto di precedenza, gli altri partecipanti alla mobilità, non possono essere considerati controinteressati, ragion per cui in capo al ricorrente non grava alcun onere di notifica nei confronti degli stessi.