A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola
In merito alla “procedura di reclutamento speciale per dirigenti scolastici” – introdotta dal Decreto Milleproroghe e riservata a specifiche categorie di aspiranti che hanno partecipato al concorso 2017 – lo Studio Legale Esposito Santonicola passa in rassegna le questioni di costituzionalità, citando un “precedente storico”, la sentenza n. 106 del 2019 della Corte Costituzionale, riguardante la legge n. 107 del 2015.
Nel passato, alcuni docenti – che avevano partecipato al concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici – impugnarono la loro esclusione dai corsi intensivi di formazione, previsti dal D.M. n. 499/2015. L’oggetto della questione di costituzionalità riguardava la presunta violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. La legge n. 107/2015 prevedeva, infatti, una procedura di reclutamento per il ruolo di dirigente scolastico che limitava l’accesso e non garantiva, secondo numerosi aspiranti, la selezione dei soggetti più meritevoli.
La Corte Costituzionale dichiarò inammissibile la maggior parte delle questioni sollevate dal Consiglio di Stato. Secondo i giudici costituzionalisti, il bilanciamento tra i contrapposti interessi, operato dalla legge n. 107 del 2015, accordava una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell’azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all’impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.
Riguardo al nuovo corso concorso riservato, previsto dal Decreto Milleproroghe, lo Studio Legale Esposito Santonicola evidenzia che non è completamente sovrapponibile a quello della procedura concorsuale bandita con il Decreto Direttoriale Generale del 13 luglio 2011.
Ebbene, i docenti esclusi dalla procedura per l’accesso al corso intensivo di formazione, potrebbero sollevare un profilo di discriminazione “costituzionalmente rilevante”.
E infatti, la possibilità di iscrizione a un corso intensivo di formazione, riservato ai partecipanti del concorso 2017 – prevista dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023 di conversione del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, noto come “Milleproroghe” – non è stata estesa a soggetti utilmente collocati nelle graduatorie o ad aspiranti con sentenza favorevole, almeno nel primo grado di giudizio. Diversamente, il reclutamento riservato è aperto, in particolare, ai partecipanti del concorso 2017 che hanno sostenuto “almeno la prova scritta” non superandola, avendo proposto ricorso entro i termini di legge, con contenzioso giurisdizionale “pendente” (per mancato superamento della prova scritta o orale del concorso).
Di conseguenza, i docenti esclusi dalla procedura per l’accesso al corso intensivo di formazione – che hanno sostenuto “la prova scritta/orale” del concorso dirigenti 2017, tuttavia risultando “privi di pendenza giurisdizionale avverso l’esclusione” – potranno sollevare, a supporto della pretesa, un profilo di discriminazione “costituzionalmente rilevante”, in ragione di una partecipazione consentita solo a quanti hanno avviato un ricorso giurisdizionale, senza considerare l’esito del contenzioso (c.d. violazione del criterio di “favor partecipationis”).