La questione della partecipazione o meno ad un consiglio di classe straordinario andrebbe affrontata considerando diversi punti di vista: anzitutto il carattere della straordinarietà dell’evento tale da esigere una seduta improcastinabile ad altra data (in questo caso l’urgenza deve avere alta priorità non eludibile, per forza di cose, alle 24 ore successive alla data della convocazione della seduta straordinaria), in cui sembrerebbe rientrare anche quanto disposto dall’art.2104 del codice civile ossia quella “diligenza del prestatore di lavoro” che impone a quest’ultimo, stando agli orientamenti giurisprudenziali, di adottare quei “comportamenti accessori e quelle cautele che si rendano necessarie ad assicurare una gestione professionalmente corretta” (cfr. Cian – Trabucchi, Commentario Codice Civile 2007, pag.2263). A ciò si aggiunga il “dovere di obbedienza”, espresso anch’esso nell’articolo poc’anzi citato; le direttive del datore di lavoro devono essere adempiute a meno che non si tratti di disposizioni che violino i suoi diritti. Una sentenza della Corte di Cassazione su questo aspetto è stata chiara: gli obblighi imposti dal datore di lavoro al lavoratore non sono infatti dovuti “quando quest’ultimo intenda perseguire interessi che non siano leciti” (Sentenza sez. lav. n.519 del 2001). Nella fattispecie la indizione di un consiglio di classe straordinario da parte dell’ “imprenditore”, che nella scuola è rappresentato dal Dirigente scolastico, parrebbe non incidere nella sfera giuridica dell’illiceità, perché la disposizione di tale evento confluisce pienamente nel suo potere direttivo e di organizzazione, configurabile in una migliore e proficua gestione dell’azienda cui fa capo. Tale tesi è suffragata nel D.Lgs. del 30 marzo 2001 n.165 che in molti articoli ribadisce questa prerogativa, in specie l’art.5 rubricato “Potere di organizzazione” fa rientrare “in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio delle pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”; l’art. 25 dedicato specificamente ai dirigenti scolastici, al comma 4 così recita “spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”.
Secondariamente la previsione di tali consessi straordinari, detti “consigli”, ma pur sempre inerenti la funzione docente, andrebbero previsti e riconosciuti nel regolamento di istituto, che come è risaputo, deve essere adottato dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n.297 del 1994 e che può prevedere quindi in una sua parte proprio la gestione degli organi collegiali. Perché in mancanza di tale regolamentazione il lavoratore potrebbe appellarsi alle leggi che disciplinano gli organi collegiali della scuola. La prassi esige infatti che i consigli di classe siano in genere convocati secondo le modalità stabilite dalla normativa sugli Organi Collegiali, in primis, al riguardo vige quanto riportato nell’art.1 della Circolare Ministeriale del 16 aprile 1975, n.105, la quale regolamenta che “la convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta i singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale”. Si fa affidamento anche sull’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001 dove è sottolineato a chiare lettere che “spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” ma pur sempre “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici”. La reciprocità del rispetto delle funzioni attribuite sia al dirigente che agli organi collegiali non è quindi una clausola indifferente.
In nessun modo è condivisibile un comportamento dirigenziale che imponga ad un docente di presenziare un consiglio di classe straordinario organizzato seduta stante o in un arco di tempo relativamente breve alla sua convocazione. Non è però neanche superfluo ricordare che la mancata diligenza del prestatore di lavoro potrebbe non giovare a vantaggio di quest’ultimo, in considerazione che su di lui pesa sempre come una spada di Damocle il potere direttivo del datore di lavoro; qui dovrebbe prevalere la ragionevolezza di quest’ultimo nel rispetto sia del sottoposto che delle leggi che regolamentano gli organi collegiali. Non è tuttavia ultroneo ricordare altresì quanto normato dall’art.17 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) che disciplina i limiti al dovere verso il superiore: l’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale.
In ultimo andrebbe considerato un altro aspetto più confacente all’ipotesi di un rifiuto di adempiere all’ordine impartito; ciononostante non significa che il rifiuto del lavoratore sia ammissibile e non censurabile. Qualora l’ordine impartito dal superiore rientri nella tipologia di lavoro straordinario il lavoratore ha però il diritto di richiedere la relativa retribuzione per la mansione da svolgere. Nel caso specifico del consiglio di classe straordinario occorre fare riferimento al conteggio effettivo delle ore funzionali all’insegnamento che l’art.29 comma 3 lett. b del CCNL vigente fissa a 40 ore annue e che sulla base del Piano annuale delle attività, deliberato all’inizio di ogni anno scolastico dal collegio dei docenti, stabilisce in via ordinaria quali saranno gli impegni dei docenti in corso d’anno. Lo sforamento di tale tetto di ore dovute a livello contrattuale determina per il lavoratore il diritto alla retribuzione. Peraltro secondo un profilo civilistico la rinuncia alla retribuzione non è ammissibile (art.2113 c.c.). Lo stesso art. 36 della nostra Costituzione stabilisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”.
E’ su questa fattispecie che il docente, in virtù di quella diligenza sopra richiamata, potrebbe opporre non il categorico rifiuto ma avanzare il diritto ad essere retribuito qualora la sua prestazione ecceda agli obblighi previsti per contratto. E’ nella facoltà del lavoratore far presente in simili occasioni quanto a lui spettante per la prestazione eventualmente richiesta, soprattutto quando tale aspetto non sia stato regolato all’interno della scuola.
La questione è in effetti delicata ma come in ogni impasse sarebbe opportuno ricercare un ragionevole equilibrio tra quelli che sono i diritti dei lavoratori e gli interessi della scuola, equilibrio molte volte disatteso da un potere dirigenziale troppo autoritario.
Katjuscia Pitino