Nel mondo delle scuole non statali si sta attendendo la definizione di una annosa questione relativa alla riforma scolastica.
In poco, la Pubblica Amministrazione ha interpretato i decreti che hanno regolamentato i nuovi ordinamenti scolastici, ed in particolare le norme transitorie, nel senso di impedire alle scuole paritarie che iniziano la loro attività dall’anno scolastico 2010/2011 di attivare corsi completi. Questo ha comportato che il riconoscimento della parità scolastica venisse limitato soltanto alle prime classi di ogni indirizzo scolastico.
La giustizia amministrativa si è interrogata in materia per anni sulla giustizia o meno di questa lettura. Rammentiamo le sentenze del Tar Lazio, sez. III bis, n. 1233, 1234 e 1235/2011 e del Tar Campania Sez. di Napoli, n.4412/2011. Tali sentenze, infatti, hanno ritenuto ingiustificato analogo rifiuto del Miur di riconoscere la parità a corsi completi, in quanto “Considerato che l’atto impugnato risulta adottato: “in palese violazione di legge [ legge 10 marzo 2000 n.62 , regolamento ex Decreto 29 novembre 2007 n.267 art. 1 comma 6 lettera f) e D.M. n.83 del 10 ottobre 2008 art.3 punto 3.4 lettera f) ] la cui ratio è quella dell’istituzione di “corsi scolastici completi”; in palese erroneità ed irragionevolezza interpretativa dell’art.13 del DPR n.89 del 15 marzo 2010 nella misura in cui l’espressione contenuta nel primo comma “prosecuzione ad esaurimento dei percorsi in atto” è stata ritenuta dall’Amministrazione erroneamente non operante nei confronti delle autorizzanti prima classi del ciclo di studio di cui si controverte.” e “contrariamente a quanto ha ritenuto l’Amministrazione nei provvedimenti impugnati, non impone, nell’anno scolastico 2010\2011, il riconoscimento della parità scolastica per le sole classi prime degli Istituti tecnici. Essa, al contrario, si preoccupa di assicurare che, in sede di prima applicazione del regolamento, il nuovo ordinamento degli studi tecnici di secondo grado si applichi gradualmente, e dunque alle sole classi prime –ossia, ai soli studenti che si avvicinano per la prima volta al corso di studi- nell’anno scolastico 2010\2011; e che, invece, gli studenti che nel medesimo anno scolastico 2010\2011 frequentano le classi dalla seconda alla quinta non vedano mutare il proprio corso di studi dopo che essi lo hanno intrapreso con il previgente ordinamento Tale ricostruzione non è in contrasto con quanto dispone la legge n. 62\2000, che, alla lettera F del IV comma, prevede che le scuole private, in sede di richiesta di riconoscimento della parità scolastica, debbano assicurare “l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe”.
Da ultimo il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione terza- bis, ha portato la questione innanzi alla Suprema Corte Costituzionale e con Ordinanza di remissione n. 3507/2013 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 10 marzo 2000 n.62 , nel combinato disposto interpretativo di cui al regolamento ex Decreto 29 novembre 2007 n.267, art. 1 comma 6 lettere e) ed f) e D.M. n.83 del 10 ottobre 2008 art.3 punto 3.4 lettera f e art. 1 e comma 1 dell’art. 8 del d.P.R. 87 del 2010 per contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 41, 3 e 33, comma 4, della Costituzione.
Aspettiamo curiosi di sapere cosa ne pensano i giudici costituzionali.