La sentenza è del tribunale di Palermo e si aggiunge alle altre ottenute in questi mesi. Ma non è tutto. È un precedente che farà giurisprudenza anche in virtu’ di una novità introdotta all’interno del testo.
Per il Tribunale di Palermo, non vi sono ragioni giuridicamente valide per escludere i docenti che hanno maturato – in piena dignità professionale e curriculare – il sevizio pre ruolo in istituti paritari muniti di decreto di parificazione.
Ma vi è di più. Il Giudice del lavoro in accoglimento totale del ricorso proposto dallo studio legale Fasano di Palermo ha dichiarato valido, ai fini della mobilità, l’intero punteggio SSIS dichiarato dal ricorrente.
In virtù del paradigma normativo oggi presente, quindi, non si può applicare alcun discrimine tra un docente che ha prestato servizio presso una scuola statale ed un docente che ha svolto servizio presso una scuola privata.
Non solo. Il titolo SSIS è titolo specialistico che, come tale, deve essere computato ai fini della corretta composizione delle graduatorie di mobilità.
Migliaia di docenti, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, risulti meno favorevole rispetto a quello dei colleghi della scuola statale.
Scuola statale e scuola paritaria presentano pari dignità ai fini della corretta attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera.
In ossequio ai principi comunitari di non discriminazione e di parità di trattamento lo Stato dovrebbe riconoscere in automatico tali principi.
Non si possono annullare – in difetto di congrua motivazione e con atto illogico e irrazionale – anni di servizio, professionalità ed insegnamento svolti con medesima dignità rispetto a chi ha reso servizio nei ruoli dello Stato.
La sentenza è la numero 2320/2019 resa in pubblica udienza in data 06/06/2019 dal Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tango su ricorso presentato dallo studio legale avv.ti Angela e Stefania Fasano di Palermo.
Ecco uno dei passaggi fondamentali del provvedimento: “rilevato, dunque, che non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche; – rilevato che tanto vale ovviamente anche in relazione al mancato riconoscimento del punteggio SISSIS, che, al pari di quello dei servizi presso scuole paritarie, era stato riconosciuto al ricorrente nelle GAE ed era stato utilizzato per la stipula del contratto a tempo indeterminato, poiché il medesimo punteggio dev’essere utilizzato anche per la determinazione della sede definitiva di lavoro, elemento essenziale del predetto contratto. – rilevato, pertanto, che l’Amministrazione resistente deve essere condannata a riconoscere ai ricorrenti il punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie come documentato in questo giudizio nella medesima misura in cui sarebbe stato riconosciuto ove prestato presso scuole statali, nonché il punteggio aggiuntivo SISSIS già riconosciuto al medesimo nelle GAE, sulla scorta del quale è stato immesso in ruolo e ciò sia ai fini della mobilità – con decorrenza da con conseguente individuazione della sede definitiva nella rispettiva classe di concorso nell’Ambito Territoriale di loro spettanza con il punteggio come sopra maggiorato nell’ordine delle preferenze espresse nella relativa domanda- sia ai fini della progressione di carriera – con conseguente attribuzione della corretta fascia stipendiale”.
Avv.ti Fasano