Interessante provvedimento del Tribunale di Pesaro- Sez. Lavoro- in tema di rapporto tra giudizio cautelare ex art. 700 cpc e giudizio di merito (Ordinanza del 09/10/2020- RG n. 283/2020).
La questione dibattuta presenta indubbi profili di novità e, a quanto consta, non si rinvengono precedenti specifici.
In estrema sintesi, la vicenda.
Con provvedimento ex art- 700 cpc veniva riconosciuto ad una docente il computo del servizio pre-ruolo prestato presso la scuola materna paritaria ai fini della partecipazione alle operazioni di mobilità interprovinciali.
In forza del citato provvedimento d’urgenza, la docente veniva trasferita in Sicilia.
Il MIUR proponeva giudizio per il merito chiedendo accertarsi e dichiarare l’ insussistenza del diritto alla valutazione del servizio pre- ruolo prestato presso la scuola paritaria ai fini della citata mobilità.
Il giudizio di merito veniva incardinato dinnanzi al Tribunale di Pesaro -Giudice del Lavoro, precedente giudice del cautelare.
La docente si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale dell’adito giudice in favore del Tribunale Sez. Lavoro di Catania, territorialmente competente, ove nel frattempo la docente è stata trasferita.
A fondamento dell’eccepita incompetenza si deduce che il giudizio per il merito costituisce un nuovo ed autonomo processo e non già la continuazione di quello sommario ex art. 700 cpc poichè non più legato da una relazione di strumentalità necessaria con il giudizio di merito
Il Giudice di Pesaro in accoglimento della proposta eccezione dichiara la propria incompetenza sul presupposto che l’emissione del provvedimento cautelare non determina alcun vincolo circa la competenza territoriale del Giudice adito per il merito.
Dunque, la competenza del Giudice per il merito si determina ex art. 415 c. 5 cpc.
Avv. Gabriele Belfatto