Illegittimo inserimento “in coda” e nomina “prioritaria” attraverso il primo bollettino di settembre 2023: accoglimento giudiziario “urgente” presso il Tribunale del Lavoro di Napoli.
A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.
La recente decisione del Tribunale del Lavoro di Napoli, oggetto di disamina, riguarda la posizione di un docente specializzato della scuola secondaria di secondo grado, che ha presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. per tramite dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito (M.I.M.), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli.
Il contendere era incentrato sulla mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/24, nonostante l’interessato avesse espresso preferenze per nomine in scuole specifiche, vantando, tra l’altro, il possesso di un punteggio superiore rispetto ad altri candidati che hanno ottenuto l’incarico.
Inoltre, il docente, riconosciuto come invalido civile ai sensi della legge 68/99, sosteneva che l’amministrazione scolastica avesse ignorato la sua condizione di riservista, in violazione del diritto alla precedenza nell’attribuzione della supplenza.
Era impugnata anche la collocazione in coda alla graduatoria (I Fascia G.P.S., Sottofascia F1B, elenchi aggiuntivi), nonostante avesse acquisito un punteggio di 62, che avrebbe garantito il posizionamento più favorevole. Per questo motivo, la Giudice procedente, dott.ssa S. Borrelli, ha osservato che, se l’interessato fosse stato correttamente posizionato, avrebbe ricevuto un’assegnazione di incarico già con il primo bollettino di nomina del 09/09/2023, dato che gli incarichi venivano assegnati a candidati con punteggi fino a 44 punti.
Per quanto riguarda il periculum in mora – i motivi d’urgenza che giustificavano la definizione del giudizio in poche settimane – i legali sottolineavano che la mancata assegnazione dell’incarico avrebbe provocato un impatto negativo sull’avanzamento professionale (danno irreparabile per la mancata possibilità di accumulare ulteriore punteggio utile, per futuri incarichi, nell’anno scolastico 2024/2025) e sul sostentamento economico del docente
Sinteticamente, il ricorso si basava sulla:
a) Violazione dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale, in particolare la sentenza n. 41/2011, che stabilisce l’inserimento “a pettine” nelle graduatorie e riconosce l’importanza del principio del merito;
b) Violazione del diritto alla precedenza nell’attribuzione della supplenza, come previsto dalla legge 68/99;
c) Violazione del principio meritocratico, dovuta all’illegittima suddivisione della prima fascia (F1) in “F1A e F1B” – in ragione del momento di acquisizione effettiva del titolo specializzante e di inserimento a pieno titolo nella graduatoria – tale da anteporre, nell’ottica dei conferimenti degli incarichi di supplenza, il dato cronologico rispetto al punteggio meritocraticamente acquisito.
Le parole del Magistrato, dott.ssa Stefania Borrelli, Tribunale del Lavoro di Napoli.
Si riportano gli estratti ritenuti essenziali:
“Gli incarichi per “ADSS” sono stati assegnati a docenti con punteggio fino a 44 punti, laddove l’istante possiede 62 punti; …trattasi di incarichi riferiti a scuole rientranti nelle preferenze espresse dal ricorrente… Ne consegue la fondatezza della domanda sotto il profilo del fumus boni iuris. Sotto il profilo del periculum in mora… ben può il pregiudizio paventato ritenersi insito nella perdita di chances occupazionali, dovendosi considerare verosimile la possibilità per il ricorrente di ottenere un incarico di supplenza, con conseguente ostacolo alla maturazione di ulteriori titoli di servizio, utili ai fini dell’incremento del punteggio. Segnatamente, la mancata assegnazione dell’incarico impedirebbe al docente di accumulare i 12 punti – corrispondenti all’annualità di servizio sul sostegno, come previsto dalla tabella A/7 acclusa all’O.M. 112/2022 – fondamentali per la valutazione dei titoli di servizio, in vista della ricollocazione nelle prossime graduatorie di supplenza. Ciò premesso, il ricorso va accolto…P.Q.M…. ordina alla P.A. resistente di collocare ….nella prima fascia GPS Sostegno della provincia di Napoli, codice d’insegnamento ADSS, ai fini della stipula del contratto a termine, con il punteggio a lui spettante in base ai titoli posseduti; condanna il Ministero e le diramazioni periferiche (U.S.R. Campania/A.T.P. Napoli) a porre in essere tutte le conseguenti determinazioni finalizzate alla stipula di tale contratto alla luce delle preferenze espresse in domanda”.