Procedimento disciplinare per presunte false dichiarazioni rese in occasione dell’accesso al pubblico impiego

L’U.P.D dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona, in accoglimento della difesa dell’Avv. Giuseppe Sabbatella, dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare a carico del lavoratore.

 

di Giuseppe Sabbatella, avvocato del foro di Napoli specializzato in diritto del lavoro e diritto scolastico.

Il fatto

La vicenda trae origine da un provvedimento di contestazione di addebito con cui l’Ufficio procedimenti disciplinari presso l’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona, a seguito di segnalazione del competente Dirigente Scolastico, disponeva l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un docente di scuola secondaria per non aver indicato, nell’apposito modulo sottoscritto in occasione della presa di servizio, una precedente condanna non risultante da casellario giudiziale.

Il lavoratore si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella del foro di Napoli al fine di presentare le proprie controdeduzioni nell’ambito della suddetta procedura.

 

Le considerazioni di diritto

L’avvocato Sabbatella presentava la propria memoria difensiva con cui chiedeva l’immediata archiviazione del procedimento disciplinare sulla base delle argomentazioni di diritto di seguito indicate. 

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Il legale osservava che i fatti addebitati erano frutto di una non esatta ricostruzione della realtà derivante dalla segnalazione posta in essere dal Dirigente Scolastico scaturita dalla omessa applicazione delle recenti innovazioni normative introdotte in materia.

A tal proposito, rilevava il procuratore costituito, a far data dal 10.11.2019 è in vigore la riforma del casellario giudiziale – c.d. “Riforma Orlando” – che individua quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione.

La riforma, come ben noto a tutti gli operatori del diritto, ha l’indiscutibile merito di aver risolto l’annosa questione delle ipotesi di discordanza tra l’autodichiarazione resa dall’interessato – sulla base di un casellario giudiziale dall’ esito “NULLA” – e il certificato del casellario acquisito dall’amministrazione con le modalità ad essa consentite (visura diretta) da cui risultano eventuali precedenti.

Tale riforma ha allineato ciò che è visibile sul casellario richiesto dai privati, con ciò che il privato deve dichiarare in un’autocertificazione, in altri termini: tutto quello che non risulta dal casellario richiesto dal privato, non dovrà essere dichiarato dall’interessato in un’autocertificazione senza che ciò comporti alcuna responsabilità penale/civili e/o disciplinari a carico del dichiarante.

E’ pertanto opportuno richiamare l’attenzione sulle modifiche apportate al D.P.R. 313/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) ad opera del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 pubblicato in data 26.10.2018 i cui effetti decorrono, ai sensi dell’art. 7 del medesimo d.lgvo, dopo un anno dalla data della sua pubblicazione.

In particolare, si evidenziava quanto disposto dal novellato art. 28, comma 8 del DPR citato per cui: “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24, comma 1″.

Con specifico riferimento al comparto scuola, l’avv. Sabbatella segnalava e produceva la circolare 0009918 emessa in data 07.09.2020 dall’Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in cui si specifica che “Dall’insieme delle succitate disposizioni si ricava che nell’ipotesi di discordanza tra l’autodichiarazione resa dall’interessato ed il certificato del casellario acquisito dall’amministrazione, l’eventuale omissione di dichiarazione da parte degli interessati di procedimenti rientranti nelle ipotesi sopra menzionate non è ascrivibile a dichiarazione mendace.

Il difensore concludeva affermando che il docente, nel compilare la domanda di immissione in GPS, aveva dichiarato di non aver riportato alcuna condanna penale in quanto alcun provvedimento risultava dal casellario giudiziale in suo possesso.

In conclusione, e solo per mero tuziorismo difensivo, specificava altresì che il lavoratore era stato condannato al pagamento di una pena esclusivamente pecuniaria per un reato contravvenzionale che, come tale, non rientrava tra quelli ostativi all’instaurazione del rapporto di lavoro.

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L’archiviazione del procedimento

L’Ufficio per procedimenti disciplinari presso l’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona, condividendo appieno le argomentazioni di diritto addotte dall’avvocato Sabbatella, poiché “le osservazioni svolte nell’interesse del lavoratore, che in sintesi evidenziano la buona fede del dipendente, stante la non menzione della condanna nel certificato acquisito dall’interessato; la non ostatività del reato, peraltro di natura contravvenzionale; la non dovutezza della dichiarazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge” con decreto del 14.04.2021 disponeva l’archiviazione del procedimento disciplinare a carico del docente.