Prof. BARTOLO DANZI (sindacalista)
La capacità di conservare tracce di una esperienza passata è definita memoria, complesso costituito da diversi sottosistemi.
Essa si distingue in memoria a lungo termine e memoria a breve termine, rispettivamente dette memoria secondaria e memoria primaria.
Memoria episodica e memoria semantica, dunque, si intrecciano nella mente rendendo possibile tutta una serie infinita di possibilità e funzioni psichiche.
L’apprendimento e il ricordo sono i due essenziali processi della memoria a breve e lungo termine.
Il ricordo non è mai la riproduzione fedele, completa e completamente accurata di un evento.
La memoria di un evento è piuttosto il risultato dell’influenza di diversi fattori, frequentemente interagenti, che intervengono nelle diverse fasi del processo mnestico.
I ricordi tendono sostanzialmente a modificarsi con il trascorrere del tempo, ma la loro rievocazione più o meno precisa dipende da più fattori, tra cui, principalmente, fattori emozionali e/o meccanismi di difesa, fattori cognitivi che possono ostacolare, o facilitare, il recupero dei ricordi stessi.
Questo è quello che accade quando un alunno minore ad esempio viene sottoposto ad interrogatorio, specie se prolungati nel tempo nel corso del quale finisce per ricevere a sua volta delle informazioni su cui non v’era certezza assoluta. Infatti nelle domande in cui sono contenuti suggerimenti e/o informazioni false, suggestive ed inducenti, possono generare il fenomeno della misinformazione, ovvero, la tendenza a peggiorare ed alterare il ricordo, sulla base di false informazioni contenute nelle domande, definite suggestive.
Dal punto di vista psicologico a decorrere dagli 8-9 anni sino ai 15-16 i minori sono suggestionabili e dunque tendenzialmente portati a modificare ricordi ad eliminare o ad aggiungere particolari rilevanti o a costruire addirittura falsi ricordi.
Particolare attenzione della psicologia giuridica nel rilevare i difetti intervenuti a livello di acquisizione per scarsa attenzione al momento dell’acquisizione del segnale, alla sovrapposizione di segnali che hanno impedito una corretta ritenzione, alle sollecitazioni esterne scorrette che si appalesano inducenti inadatte ed inefficaci, al fine di stimolare il recupero delle informazioni.
Una possibile conseguenza dell’esposizione ad informazioni nuove ed ingannevoli, molto pericolosa per la validità della testimonianza, è la costruzione di falsi ricordi: I suggerimenti di episodi e fatti, nell’interrogatorio del minore possono diventare vere e proprie scene episodiche al pari di episodi veramente accaduti e del passato, in special modo se chi conduce l’interrogatorio mostri, attraverso il linguaggio, preconcetti nei confronti della persona sottoposta ad indagine, se tende a spostare l’attenzione del minore da un argomento all’altro, se anticipi il giudizio del minore (anche suggerendolo) durante il colloquio, od ancor peggio se chieda di confermare ciò che è stato riferito, alla presenza di tutti, compresi i compagni di classe, quanto detto da un’altro alunno.
Si inserisce in tale quadro psicologico – giuridico la storia della psicologia della testimonianza che è ricca di studi relativi alla suggestionabilità rivolti all’età evolutiva.
Si fa notare, poi, che quanto più l’adulto è rivestito di autorità (agli occhi di un bambino anche il solo potere di porre domande ne è un indice), tanto più il bambino risulterà influenzabile da domande suggestive, che talora egli può vivere anche come impositive.
E’ il caso del Dirigente scolastico che sottopone ad interrogatorio gli alunni di una classe al fine di svolgere una istruttoria relativa ad un procedimento disciplinare a carico di un dipendente della scuola (docente od ATA) che a seguito della scarsa preparazione e conoscenza in materia, o per scarsa correttezza e buona fede, finisce con rinforzi positivi o negativi, per influenzare o modificare il ricordo degli alunni facendolo così spaziare tra ricordo e fantasia. Vanno eluse espressioni di assenso o dissenso, espressioni dubitative, espressioni di sorpresa, espressioni di conferma a quanto detto da altri.
Dunque lo scenario sopra detto induce ad una chiara riflessione su come sia delicato l’interrogatorio dei minori, i quali per legge non hanno capacità processuale e testimoniale e dunque il loro racconto, se non acquisito da persone competenti e legittimate nelle forme di garanzia previste dalla legge, non ha e NON PUO’ AVERE alcun valore legale.
Orbene, appare opportuno evidenziare quanto la Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire “… Non può, inoltre, non considerarsi che i bambini in tenera età presentano modalità relazionali orientate in senso imitativo ed adesivo e siano influenzabili da stimoli esterni potenzialmente suggestivi, con possibilità di non essere in grado di differenziare le proprie opinioni da quelle dell’interlocutore (ex plurimiis Cass Sez. 3, n. 24248 del 13/05/2010, O.J., Rv. 24728). L’ascolto dei minori pertanto unici testimoni diretti della presunta condotta infrattiva al codice disciplinare del dipendente incolpato, deve avere ben altre modalità (ad es. audizione dei minori singolarmente ed alla presenza di esperti e dei loro genitori; domande libere e non “orientate” contenenti difatti già la risposta) di tal guisa da rendere credibile e libero il racconto dei discenti e non attraverso una semplice conferma di un racconto tralatro reso alla presenza di tutti, chiaramente teso ad influenzare le dichiarazioni successive quantomeno per un vincolo di solidarietà tra compagni di classe, che non potrà mai avere diritto di cittadinanza in alcuna aula di Tribunale!!