ll Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice a seguito della contestazione di una presunta incompatibilità e della rettifica del punteggio per presunte false dichiarazioni e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione scolastica il ripristino dell’originario punteggio (corrispondente a ben otto anni di servizio) nell’ambito delle graduatorie ATA di terza fascia per la provincia di Teramo.
Archiviazione del procedimento penale da parte della competente autorità giudiziaria.
di Giuseppe Sabbatella, avvocato specializzato in diritto del lavoro e diritto scolastico.
Tribunale di Teramo – Sentenza del 30.03.22
La ricorrente, Assistente amministrativa presso un Istituto Comprensivo del capoluogo di provincia abruzzese, a seguito dei controlli effettuati in sede di presentazione della domanda per le graduatorie permanenti ATA 24 mesi, si vedeva notificare un provvedimento di rettifica del punteggio con conseguenziale risoluzione anticipata del contratto di lavoro.
Per la precisione, nel caso in esame, alla dipendente veniva contestato:
- La invalidità del servizio prestato presso un istituto paritario lombardo negli anni scolastici 1992/93; 1993/94 e 1994/95 (la ricorrente non avrebbe fornito valida prova del servizio prestato);
- L’essere stata titolare di una partita iva riferibile a ditta individuale pur svolgendo attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione dal 2010 al 2018.
I fatti oggetto del provvedimento di rettifica venivano altresì segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.
La lavoratrice, che si era vista annullare ben otto anni di servizio prestato con conseguente impossibilità di vedere stabilizzato il proprio rapporto di lavoro mediante inserimento nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi, si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella, il quale impugnava dinanzi al competente Giudice del Lavoro i provvedimenti illegittimi.
Vi è preliminarmente da rilevare il citato procedimento penale si concludeva con decreto di archiviazione emesso dal competente giudice per le indagini preliminari.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. l’avv. Sabbatella segnalava alla competente autorità giudiziaria i seguenti profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati:
– In merito al primo punto oggetto di contestazione, si osservava che la ricorrente ha fornito prova del servizio prestato mediante produzione di servizio regolarmente sottoscritto con il quale il Dirigente dell’Istituto legalmente riconosciuto attestava lo svolgimento del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo negli anni 1992/93; 1993/94; 1994/95;
Sempre in merito alla prima doglianza la difesa di parte ricorrente lamentava altresì la violazione dell’art. 7 del D.M. 30 AGOSTO 2017 n. 640 relativo alla disciplina delle graduatorie di terza fascia per il conferimento di supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2017/2020 – applicabile ratione temporis al caso di specie.
La citata disposizione, infatti, prevede la non valutabilità del servizio, soltanto in caso di “dichiarazioni mendaci”, ovvero qualora lo stesso sia stato prestato “in mancanza del prescritto titolo di studio” e nessuna delle due fattispecie è riferibile alla situazione concreta della ricorrente, anche alla luce del decreto di archiviazione in sede penale.
– In merito al secondo punto oggetto di contestazione il procuratore costituito segnalava altresì la violazione del necessario procedimento di contestazione delle incompatibilità di cui all’ art. 63 d.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e 508 e ss. del D. lgs 297/94.
Il Giudice del Lavoro, accogliendo in pieno le argomentazioni della difesa della ricorrente, annullava il provvedimento illegittimo e ordinava all’Amministrazione scolastica il ripristino dell’originario punteggio (corrispondente a ben otto anni di servizio) nell’ambito delle graduatorie ATA di terza fascia per la provincia di Teramo.