Tribunale di Napoli – Sentenza n. 4253 del 24 giugno 2021
Le precedenze di cui all’art. 13 del CCNI sulla Mobilità del Personale Docente vanno applicate – anche in sede di mobilità interprovinciale – ai lavoratori referenti unici di genitori disabili gravi ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.
Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con una recentissima sentenza resa all’esito del giudizio proposto da un docente – con il patrocinio dell’avvocato Daniele Graziano del Foro di Napoli – da anni relegato ad oltre 800 km da casa e che intendeva ottenere il riavvicinamento a casa per poter assistere il genitore disabile grave.
Il Giudice adito, accogliendo integralmente le tesi difensive del ricorrente, ha precisato che “…Questa limitazione del diritto di precedenza, nella mobilità interprovinciale, a favore dei soli genitori e del coniuge del soggetto affetto da handicap, all’evidenza contrasta con l’art. 33 L. 104/1992 che ha portata decisamente più ampia, comprendendo tra i soggetti tutelati, oltre al coniuge, il lavoratore che assiste una persona con handicap grave che sia sua “parente o affine entro il secondo grado” […] Questa limitazione non è giustificabile da esigenze pubblicistiche relative alla possibilità di assegnazione della sede (desumibili dall’inciso “ove possibile” contenuto nella norma di legge), perché si tratta di una previsione generale ed astratta, che, in quanto tale, non tiene conto di alcuna concreta ed effettiva esigenza di pubblico interesse, idonea a limitare la possibilità dell’assegnazione della specifica sede di lavoro a cui il parente o affine del disabile avrebbe diritto per legge. L’art. 13 del CCNI è, pertanto, una clausola contrattuale affetta da nullità per violazione di norma imperativa, nella parte in cui non riconosce la precedenza nei trasferimenti, anche interprovinciali, per tutti i soggetti previsti dall’art. 33 L. 104/1992: quest’ultima è una norma posta a tutela di un diritto costituzionale del soggetto disabile all’assistenza, e che ammette limitazioni unicamente per l’impossibilità di darvi attuazione in ragione di un superiore pubblico interesse dell’Amministrazione datrice di lavoro del parente assistente il disabile, da valutarsi in relazione al caso concreto ed al singolo posto di lavoro.
Richiamandosi all’orientamento del Tribunale partenopeo maturato in subiecta materia, il Giudice adito ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad esser trasferito presso una sede scolastica situata nel comune di assistenza del genitore disabile e, per l’effetto, ha condannato le Amministrazioni resistenti alla rettifica in parte qua delle operazioni di mobilità del personale docente.
La p.a. resistente è stata, altresì, condannata al pagamento delle spese di giudizio.