Precariato presso la Pubblica Amministrazione

 

Comunicato stampa: “Precariato presso la Pubblica Amministrazione”. ( Avv. L. Giuseppe Papaleo)

 

In materia di pubblico impiego, nonostante nei casi di illegittima apposizione del termine non operi la c.d. conversione “ope legis” del contratto di lavoro, da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato, stante l’esplicito divieto sancito dal D.Lgs.165/2001, le Pubbliche Amministrazioni non sono comunque esonerate dai prescritti e perentori obblighi informativi legittimanti il ricorso allo strumento di flessibilità del lavoro, qual’è appunto il contratto a termine.

Ciò determina che, qualora un contratto a termine posto in essere dalla Pubblica Amministrazione sia carente e/o violi le prescrizioni contenute nella normativa ex-D.Lgs.368/2001, il lavoratore precario può adire la magistratura del lavoro invocando la nullità della clausola appositiva del termine, cui consegue il diritto al risarcimento dei danni anche in ossequio al disposto costituzionale (ex-art.4 Cost.) che tende ad inibire e limitare le situazioni di legittimo recesso datoriale.

Ad avviso di chi scrive, la disciplina innanzi richiamata, ovvero quella delineata dal combinato disposto del D.Lgs.368/2001 con la norma ex-art.36 D.Lgs.165/2001 così come modificato dalla L.133/2008, ha rilevanza per gli operatori c.d. precari del mondo della scuola statale, perché, giusta l’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che, da ultimo, ha statuito sulla natura giuridica delle cc.dd. G.A.E. (Graduatorie ad esaurimento) sottraendole, quindi, al regime delle cc.dd. graduatorie pubbliche, formatesi all’esito e/o conclusione di una tipica procedura concorsuale e/o selettiva pubblica, ed infine, rimettendole alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario nella specie, giudice del lavoro, il “lavoratore” (docente o educatore della scuola pubblica) che ritenesse di essere vittima di un “illegittimo e/o abusivo” uso del termine, nel rispettivo contratto di lavoro e/o di un abuso nella reiterazione dei contratti, potrebbe agire in giudizio nel tentativo di far accertare tale illegittimità e conseguentemente ottenere la declaratoria di risarcimento dei danni.

Ancora, sui mezzi di tutela previsti in astratto dal nostro Ordinamento Giuridico ed azionabili in concreto dall’operatore scolastico, qualora persistesse il relativo “status” di docente e/o educatore, utilmente collocato nelle predette G.A.E. ai fini del conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, si segnala la possibilità di ricorrere al Giudice del lavoro, per far valere il “diritto soggettivo” al mantenimento del posto di lavoro indirettamente previsto, già a livello costituzionale con la norma “programmatica” ex-art.4 Cost. ed invocando, altresì, la c.d. “efficacia diretta verticale” della direttiva comunitaria 1999/70/CE con il relativo accordo quadro, formulando apposita eccezione pregiudiziale di rinvio e quindi promuovendo giudizio incidentale innanzi alla Corte di Giustizia al fine di ricercare la giusta disciplina introdotta dalla predetta fonte comunitaria e, quindi, verificare se effettivamente nel ns. ordinamento giuridico, il recepimento della relativa disciplina è avvenuto in maniera congrua oppure è ancora carente, e, quindi in quest’ultimo caso, il Giudice del lavoro avrebbe il dovere di disapplicare la norma ex-art.36 D.Lgs. 165/2001 così come modificata dalla L.133/2008 in virtù del principio del “primato del diritto comunitario sul diritto interno”.

Lauria, lì 06/09/2010

Avv. L. Giuseppe Papaleo