Il personale ATA che ha prestato servizio militare “non in costanza di nomina” ha il diritto di essere posizionato nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, con un punteggio di 6 punti, per ogni anno di servizio e 0,50 punti, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. È quanto stabilito, con una recentissima sentenza, dalla Corte di Appello di Ancona, a beneficio di un dipendente che ha prestato servizio militare “dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A.”, in un periodo in cui non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica.
Il ricorrente, per il tramite dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – dopo essersi imbattuto nel provvisorio rigetto in primo grado di giudizio – ha chiesto la disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 50/21, che prevede un punteggio ridotto per il servizio militare rispetto ad altre amministrazioni statali (quantificato in 0,60 punti, per ogni anno di servizio e 0,05 punti, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni). Il dipendente ha sostenuto che tale quantificazione è contraria a quanto prescritto dal Testo Unico Scolastico, domandando il riconoscimento del diritto alla ricollocazione nelle graduatorie, con il punteggio previsto per il servizio militare “in costanza di nomina”.
Investita della problematica, la Corte di Appello di Ancona (Sezione Lavoro) – presieduta dal Magistrato dott. Luigi Santini (Consigliere relatore dott.ssa Angela Quitadamo) – ha accolto l’appello, posto che il servizio di leva militare obbligatorio viene riconosciuto ai fini della carriera del personale ATA, secondo l’art. 569, terzo comma, d.lgs. n. 297/94.
Secondo i giudici procedenti, il legislatore, con il termine “carriera”, si riferisce al percorso che inizia con il conseguimento dei titoli di studio e di abilitazione e prosegue attraverso l’ottenimento di ulteriori titoli di merito e di servizio. In tale ottica, il servizio di leva militare obbligatorio contribuisce all’incremento del patrimonio di competenze e di esperienze, utili all’esercizio di mansioni sempre più qualificanti e remunerative. Inoltre, tale servizio di leva militare obbligatorio assume piena valenza, anche nella formazione delle graduatorie ad esaurimento del personale ATA, dalle quali attingere per il conferimento delle supplenze.
Ed ancora, l’articolo 2050 del Decreto Legislativo n. 66/2010 prevede che il servizio militare sia considerato un titolo nei concorsi pubblici e in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali, previste dai rispettivi ordinamenti. La Suprema Corte di Cassazione ha anche sostenuto che il servizio di leva obbligatoria (e il servizio civile ad esso equiparato) sono sempre valutabili ai fini della carriera e dell’accesso ai ruoli, (prescindendo dalla costanza del rapporto di lavoro), in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il Collegio Giudicante ha accolto le istanze del ricorrente e ha disapplicato le previsioni illegittime della normativa ministeriale. In definitiva, ha disposto: “P.Q.M. accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto del ricorrente di essere collocato nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA, con un punteggio pari a quello che viene riconosciuto per il servizio di leva obbligatorio svolto in costanza di rapporto di lavoro“. L’effetto è l’ordine, impartito al Ministero appellato, di adeguare la posizione dell’appellante in seno alle predette graduatorie e in base all’ulteriore punteggio, spettante sulla base del titolo dedotto in causa.