Il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, con Provvedimento datato 09 marzo 2023, ha totalmente accolto le richieste della lavoratrice disponendo la disapplicazione del Decreto di depennamento dalla Graduatoria di III Fascia del personale ATA – profilo di collaboratore scolastico – e riconoscendo alla stessa il diritto ad essere ricollocata nella detta Graduatoria, con validità, anche ai fini giuridici, di tutto il servizio svolto, oltre al risarcimento del danno da mancato guadagno per l’illegittima risoluzione del contratto di lavoro.
Il caso in questione concerne la posizione di una lavoratrice con “Diploma di qualifica professionale per Operatore dei Servizi di Sala-Bar” conseguito nell’anno scolastico 2010/2011 presso l’Istituto paritario “Voltaire” di Napoli.
La lavoratrice, in forza di tale titolo, veniva inserita nelle Graduatorie d’Istituto di III fascia – profilo di collaboratore scolastico e, successivamente, avendo maturato 24 mesi di servizio, veniva inserita nella Graduatoria Permanente della Provincia di Milano del personale ATA – profilo di collaboratore scolastico, per l’anno scolastico 2021 /2023.
Nell’anno scolastico 2021/2022, la lavoratrice stipulava con un Istituto scolastico milanese un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo settembre 2021/31 agosto 2022.
L’Istituto scolastico in questione, a seguito di verifica del Titolo prodotto dalla lavoratrice, ritenendolo non valido perché conseguito presso il cessato istituto paritario “Voltaire” nell’anno scolastico 2010/11, disponeva con Decreto il depennamento dalla Graduatoria di III fascia di Istituto per il profilo di collaboratore scolastico e trasmetteva il provvedimento all’Ambito Territoriale di Milano per i successivi adempimenti di competenza.
In forza di detto Decreto, il contratto di lavoro stipulato presso la suddetta scuola veniva risolto e la lavoratrice licenziata.
Ne seguiva, tra l’altro, che il servizio svolto dalla lavoratrice fino al licenziamento, veniva considerato prestato solo di fatto e non di diritto.
La lavoratrice impugnava prontamente il Decreto di depennamento sostenendo la validità del Diploma conseguito presso l’Istituto paritario “Voltaire” di Napoli nell’a.s. 2010/2011.
Nel caso in esame, come sostenuto dalla difesa, Avv. Sarina Amata, del Foro di Milano, l’Amministrazione non ha mai adottato e trasmesso alla lavoratrice alcun provvedimento di annullamento dell’esame dalla stessa sostenuto presso l’Istituto Paritario “Voltaire” di Napoli, ma piuttosto ha convalidato gli esami sostenuti presso il detto Istituto “Voltaire” nell’anno scolastico 2010/2011, statuendo con apposito provvedimento “... al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi III, IV e V del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011/2012 sono da ritenersi paritarie”.
Così statuendo, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, di fatto e sia pure in modo indiretto, ha anche convalidato i Diplomi conseguiti presso l’Istituto “Voltaire” nell’anno scolastico 2010/2011, come nel caso in esame.
Il Tribunale di Milano con recentissimo Provvedimento del marzo 2023 ha totalmente accolto le argomentazioni difensive statuendo “…come l’Amministrazione, non ritenendo evidentemente la nullità dell’esame sostenuto dalla reclamante ma al limite, solo la sua annullabilità, abbia deciso di non intervenire sullo stesso ed anzi autorizzare gli esami presso la stessa scuola nel successivo anno 2011/12, con condotta evidentemente di convalida per fatti concludenti. …PQM…accerta il diritto della stessa di essere ricollocata nella graduatoria di III fascia del personale ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico, con validità, anche ai fini giuridici, di tutto il servizio svolto; ritenuta l’illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 31/08/2022, condanna l’Amministrazione al risarcimento del danno da mancato guadagno parametrato alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito fino al 31 agosto 2022, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo …” .