Con sentenza del 30/06/21 il Tribunale di Modena ha dichiarato illegittimo
- Il provvedimento di rettifica in pejus del punteggio in graduatoria per mancato assolvimento dell’onere contributivo da parte dell’istituto paritario in cui l’aspirante aveva prestato servizio. Come chiarito nelle condivisibili ordinanze emesse dal Tribunale di Milano in data 13 marzo 2019 (numero 6709/2019) e in data 04.2019 (n. 10152/2019), va precisato che: “in assenza di ulteriori elementi che sarebbe stato onere del ministero convenuto fornire, la sola omissione contributiva (onere del datore di lavoro e non certamente del lavoratore) può a tutto concedere, rappresentare indice per valutare l’effettività del rapporto di lavoro subordinato dedotto ai fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria e non già una prova piena di tale circostanza. Diversamente opinando, un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore, tanto più come nel caso di specie attivatosi anche per sanare le mancanze dell’istituto scolastico “.
- Il provvedimento di decadenza e risoluzione anticipata del contratto per invalidità del titolo di qualifica professionale conseguito presso l’Istituto parificato “Albiniani” di Santa Maria Capua Vetere, avendo dato prova in atti di aver dichiarato altresì di essere in possesso di un diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto tecnico paritario “Mater” di Aversa ancorché indicato per il diverso profilo di Assistente amministrativo o tecnico e la cui attuale “valorizzazione non arreca nocumento alla par condicio competitorum poiché il ricorrente si limita per vero a richiedere per vero un’utilità (titolarità del diritto a essere inserito nelle graduatorie di circolo e istituto, terza fascia, personale ATA, profilo CS), sulla scorta degli stessi titoli originariamente depositati. Evenienza questa che esclude qualsiasi lesione della par condicio poiché consente alla ricorrente di confrontarsi con gli altri candidati sulla scorta di titoli (non aggiornati o integrati ma) vantati sin dall’inizio delle operazioni di valutazione .”
In accoglimento del ricorso, accertata l’illegittimità del decreto del2.3.2019, il Tribunale ha condannato il Miur, in persona del Ministero pro tempore, a ripristinare a favore di parte ricorrente l’originario punteggio riconosciutogli, con incremento del punteggio riferibile al profilo C.S., nei termini indicati in motivazione; accertata l’illegittimità del decreto del 2.3 .2019, ha condannato il Miur, in persona del Ministero pro tempore , a corrispondere a favore di parte ricorrente un’indennità corrispondente alla retribuzione che avrebbe maturato dalla data di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro sino alla sua naturale scadenza;