Riconosciuto il punteggio “con ricorso urgente” in tempo utile per il nuovo aggiornamento” – studio legale esposito santonicola
Novità giudiziaria, nell’ambito del contenzioso Ata, laddove “la rettifica del punteggio” sia dipesa da circostanze non imputabili al dipendente in buona fede.
L’interessata presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, triennio 2018/2021, per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico.
Sulla base del servizio e dei titoli indicati, l’aspirante A.T.A. dichiarava, ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al DM 640/2017, di avere diritto ad un determinato punteggio, nei seguenti termini:
- profilo AA (Assistente Amministrativo), punti totali 10,63;
- profilo CS (Collaboratore Scolastico), punti totali 8,13.
Tuttavia, la scuola capofila, Istituto Comprensivo, provvedeva ad inserire la ricorrente, nella terza fascia delle graduatorie d’istituto del personale ATA, con i seguenti punteggi:
– profilo AA (Assistente Amministrativo), punti totali 10,93;
– profilo CS (Collaboratore Scolastico), punti totali 8,43.
A questo punto, l’interessata veniva individuata, da un Istituto Superiore di Ferrara, quale destinataria del primo contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 07.10.2020 e cessazione al 05.06.2021, per 36 ore settimanali, in quanto inserita – con punteggio pari ad 8,43 – all’interno della terza fascia (graduatoria d’istituto ATA, A.S. 2018/2021), profilo di Collaboratore Scolastico.
Ebbene, a distanza di 4 mesi dalla presa di servizio, l’Istituto Superiore di Ferrara – eseguiti i controlli previsti, ai sensi dell’art. 7 commi 5, 6 e 7 D.M. 640/2017, all’atto del primo rapporto di lavoro – disponeva la rettifica del punteggio in graduatoria da 8,43 a 8,13, per il profilo di Collaboratore Scolastico e la risoluzione del contratto, con decorrenza 01.02.2021.
Il provvedimento dirigenziale precisava, altresì, che “il servizio effettuato, fino al 01.02.2021, fosse considerato di fatto e non di diritto, pertanto valevole solo ai fini economici”. In sostanza, tutto il punteggio per il servizio svolto era disconosciuto.
Tra l’altro, l’Istituto Superiore di Ferrara, in risposta ad una missiva della lavoratrice, dichiarava che l’erronea attribuzione del punteggio fosse imputabile ad altro Istituto Comprensivo.
In particolare, per quanto attiene alla graduatoria di collaboratore scolastico, il citato errore riguardava la valutazione del servizio reso presso un’Azienda U.S.L. Tale servizio era stato erroneamente conteggiato per l’intera annualità, con conseguente concessione del punteggio pari a 0,40, anziché quello corretto, relativo alle sole due mensilità di servizio, per un punteggio di 0,10.
Stando così le cose, la collaboratrice scolastica – ritenendosi parte lesa – ha intrapreso mirato ricorso, con lo studio legale Esposito Santonicola, “avvalendosi della procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c.”, per il riconoscimento della validità giuridica del servizio, reso presso l’Istituto Superiore … di Ferrara, allo scopo di ottenere la corretta posizione nella graduatoria del personale ATA, in corso di aggiornamento, triennio 2021/2024.
Investito della problematica, il Giudice del lavoro di Ferrara, dott.ssa Alessandra De Curtis, con prima pronuncia cautelare:
- Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’emissione di un provvedimento d’urgenza, alla luce del termine di scadenza fissato, per l’inoltro della domanda d’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, al 22 aprile 2021;
- Alla luce dell’art. 7 comma 7 D.M. n. 640/2017, che non contempla, tra le ipotesi di riconoscimento del servizio “come prestato solo di fatto e non di diritto”, quella di un errore nell’attribuzione del punteggio (per altro servizio prestato), riferibile alla scuola e non all’aspirante;
Ha disposto “che il servizio scolastico, effettivamente prestato …in forza del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n…. del 7.10.2020, in qualità di collaboratore scolastico, venga considerato, ai fini della partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, come prestato non solo di fatto ma anche di diritto”.
Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola