Tar Lazio – Ordinanza del 16.12.21
Per l’inserimento nelle GPS di II fascia per l’insegnamento di Strumento nelle scuole secondarie non è necessario il possesso del servizio specifico di insegnamento nei licei musicali.
Questo è quanto affermato in sede cautelare dal TAR Lazio Sez. III Bis con l’Ordinanza del 16/12/2021.
Il Giudice Amministrativo non ha condiviso l’interpretazione e l’applicazione da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Allegate E al Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017 – di modifica e integrazione del DPR 19/16.
Il requisito del servizio specifico su CdC di strumento nei licei musicali è infatti richiesto ai soli insegnanti abilitati per la classe di concorso 31/A e 32/A (titolo aspecifico) che abbiano interesse al riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo abilitante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per titoli di strumento musicale nella scuola secondaria di II grado riservati a docenti abilitati (e quindi I fascia delle GPS).
D’altro canto gli insegnanti in possesso del Diploma accademico di II livello in uno specifico strumento musicale, sebbene privi del requisito del servizio specifico nei Licei musicali, possono presentare domanda di inserimento nella SECONDA FASCIA GPS.
Ed infatti, secondo una lettura logico, razionale e costituzionalmente orientata, di recente condivisa dal TAR Lazio nella decisione in commento, i titoli di cui all’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n.259,richiesti dall’art. 4, co 1, dell’OM n. 60/20 per l’inserimento nella seconda fascia GPS, sono soltanto i TITOLI DI STUDIO e non possono essere confusi, se non travisando il significato letterale della disposizione, con i REQUISITI DI SERVIZIO, richiesti solamente ai fini dell’equipollenza del titolo di abilitazione per l’inserimento in prima fascia delle GPS.