Com’è noto, l’altra innovazione di rilievo, che è stata introdotta mediante la riformulazione dell’articolo 445, comma 1 bis c.p.p. dal Dlgs 150/2022, è quella dell’estensione della rilevanza extrapenale della sentenza di patteggiamento.
La formulazione attuale della suddetta norma, infatti, prevede che la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. “non ha efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile” (C.f.r.: Izzo- Picciotto, “Il nuovo processo penale dopo la riforma Cartabria”, pag.44 ss e anche: Bassi-Parodi, “La riforma del processo penale”, pag 187ss).
I precedenti giurisprudenziali, in caso di patteggiamento e graduatorie a esaurimento, perlopiù espongono di mancato accoglimento in primo grado di giudizio delle doglianze dei ricorrenti, per precedenti penali conclusi con l’applicazione della pena su richiesta delle parti.
Gli stessi però sono comunque antecedenti alla riforma Cartabria del processo penale e quindi anche alla riforma dell’articolo 445 c.p.p. (C.f.r.: TAR Toscana, Sez. I, 21 Luglio 2021, n. 1083 e anche: Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 Gennaio 2017, n. 209).
Bisogna, dunque, fare i conti e esaminare bene quale sarà l’impatto della riforma nei casi de quo.
Una sentenza di patteggiamento, che, sovente, non è equiparabile a una sentenza di condanna penale, in taluni casi potrebbe creare pregiudizi anche notevoli in capo a chi aspira ad essere inserito nelle graduatorie a esaurimento.
Attendiamo dunque pronunce al fine di vedere se, i nostri giudici, prenderanno posizione relativamente a questi aspetti e ai relativi impatti della riforma.
San Severino Marche, lì 07.10.2023
Avvocato Michele Vissani