Passaggio di ruolo dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria: il servizio prestato dal docente nel ruolo inferiore va integralmente riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera

Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, sentenza n. 3030 del 09.05.2023

di Giuseppe Sabbatella, avvocato specializzato in diritto del lavoro e diritto scolastico.

 

La questione di diritto

Il passaggio di ruolo è quella procedura che consente al docente di passare da un ordine/grado di scuola all’altro (es: dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria oppure alla scuola secondaria o viceversa).

Nei seguenti casi il servizio prestato nel grado inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo:

  • servizio prestato da docente di scuola dell’infanzia che passa alla scuola primaria (o viceversa);
  • servizio prestato da docente di scuola secondaria di primo grado che passa alla secondaria di secondo grado (o viceversa)
  • servizio prestato da docente diplomato di scuola secondaria di secondo grado a docente laureato di scuola secondaria di primo e secondo grado.

In tali casi il docente mantiene nel nuovo ruolo l’intera anzianità maturata precedentemente, a prescindere dal superamento dell’anno di prova.

Tuttavia, in caso di passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, il Ministero dell’Istruzione non provvede al riconoscimento, ai fini della carriera, del servizio prestato nella precedente qualifica.

La suddetta condotta è stata censurata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza SS. UU. n. 9144/2016, i cui principi sono stati recepiti dalla unanime giurisprudenza di merito.

 

Il fatto

La ricorrente, docente presso un liceo napoletano, a seguito del passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado si vedeva negare il riconoscimento degli anni di servizio prestati nel precedente ruolo.

Invero, l’istituzione scolastica competente alla emanazione del nuovo decreto di ricostruzione di carriera riteneva che l’intero servizio prestato dalla docente dall’anno scolastico 1994/1995 all’anno scolastico 2015/2016 non dovesse essere riconosciuto ai fini della progressione di carriera, se non nei limiti della c.d. temporizzazione. 

La lavoratrice si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella, il quale con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 9.05.2023, facendo proprio l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione accoglieva in pieno le richieste formulate dal legale, con la seguente motivazione:

“in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del DPR n. 417 del 1974 e art. 57 della Legge n. 312/1980, all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale anziché nei limiti della c.d. temporizzazione”.

Il Tribunale adito riconosceva, quindi, il diritto della ricorrente alla nuova ricostruzione di carriera, tenuto conto della anzianità di servizio comprensiva del periodo in cui è stata docente di ruolo presso la scuola dell’infanzia con integrale valutazione ai fini giuridici ed economici, ivi compreso il trattamento stipendiale, del servizio di ruolo prestato in tale veste negli anni scolastici dal 1994/95 al 2015/16.