Passaggi di ruolo: illegittima ricostruzione di carriera con il criterio della cd. “temporizzazione”

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sentenza n. 1198 del 15.5.2024

È quanto statuito dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, che con la recente sentenza n. 1198 del 15.5.2024 ha accolto un ricorso patrocinato dall’avv. Antonio Rosario De Crescenzo, affermando il principio di diritto secondo cui, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore deve essere valutato per intero nel nuovo ruolo di appartenenza mediante ricostruzione INTEGRALE della carriera e non nei limiti della cd. “Temporizzazione”.

Pertanto, ogni ipotesi di passaggio del personale docente da un ruolo ad un altro della scuola (da un ruolo inferiore ad uno superiore o viceversa), anche se avvenuto a seguito di superamento di un concorso, dà luogo al riconoscimento per intero del servizio prestato nel precedente ruolo mediante ricostruzione di carriera.

Il tribunale ha infatti osservato che, per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 77 e 83 del D.P.R. n. 417/1974 e dell’articolo 57 della Legge n. 312/1980, all’insegnante che passa dai ruoli della scuola primaria a quelli della scuola secondaria deve essere riconosciuta in misura integrale l’anzianità maturata nel precedente ruolo.

Conseguentemente, è stata rilevata l’illegittima della ricostruzione di carriera “temporizzata” della ricorrente, per cui la condanna del Ministero dell’Istruzione all’adeguamento stipendiale in favore del docente mediante pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi legali.

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo