Anche nei passaggi di ruolo (mobilità verticale) dei docenti dalla scuola primaria alla scuola secondaria deve essere riconosciuta integralmente l’anzianità di servizio maturata nel ruolo precedente disapplicando quindi il meccanismo della cosiddetta temporizzazione a favore del più vantaggioso metodo basato su ricostruzione integrale della carriera.
Lo ha stabilito, con una sentenza pubblicata il 13.07.2023, la Corte d’Appello di Venezia che ha accolto il ricorso vinto da un docente di scuola secondaria di secondo grado, che aveva effettuato un passaggio di ruolo dalla scuola primaria (ex elementare), assistita dagli avvocati Alfonso Di Micco ed Alessandra Scarparo del Foro di Padova.
In particolare, la docente, immessa nel ruolo della scuola primaria nell’anno scolastico 2001/2002, aveva effettuato il passaggio al ruolo alla scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2009/2010. Tuttavia, al momento della conferma nel ruolo della scuola secondaria, le veniva riconosciuta un’anzianità di servizio in misura “ridotta” applicando il meccanismo della c.d. temporizzazione.
La docente, pertanto, adiva il Tribunale di Venezia, chiedendo che l’anzianità maturata nel ruolo di provenienza, dopo il passaggio di ruolo, venisse riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della temporizzazione, chiedendo il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutti gli anni svolti nel ruolo della scuola primaria con disapplicazione della c.d. temporizzazione in quanto, nel caso di passaggi di ruolo come quello della docente ricorrente, l’applicazione della c.d. temporizzazione risultava in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente e come confermato soprattutto dalla giurisprudenza di legittimità nei casi di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria.
Tuttavia, in primo grado, il Tribunale di Venezia, non accoglieva il ricorso, conseguentemente la docente impugnava la decisione avanti alla Corte d’appello di Venezia.
La Corte d’appello di Venezia – Sezione Lavoro, quindi, con sentenza pubblicata il 13.07.2023, accogliendo le istanze della docente appellante e sulla scorta di quanto già deciso dalla Corte di Cassazione – secondo la quale, alla luce della ricostruzione del quadro normativo in materia di passaggi di ruolo, deve essere applicato il principio generale “..secondo cui in tutte le tipologie di passaggio verticale di ruolo (da ordine scolastico inferiore a ordine superiore e viceversa) deve essere riconosciuta l’integrale anzianità di servizio prestato nel ruolo di provenienza, anche in difetto di puntuale previsione espressa” – ha condannato il M.I.M. a riconoscere integralmente alla docente, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità relativa al servizio di ruolo prestato nella scuola primaria prima del passaggio di ruolo alla scuola secondaria di secondo grado riconoscendo altresì le relative differenze stipendiali.
Nell’accogliere il ricorso, la Corte d’appello Veneta, con la propria decisione ha fatto propria l’articolata ricostruzione della normativa sui passaggi di ruolo come fatta dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. Lav., con la Sentenza 2037/2013, secondo la quale:
A) il D.P.R. del 31 maggio 1974, n. 417, ha permesso la mobilità da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore e ha introdotto la Tabella H, che ammette espressamente la mobilità da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore (art. 77) secondo quanto previsto dalla predetta Tabella H.
B) Lo stesso D.P.R. 417/74, all’art. 83 (riprodotto fedelmente nell’art. 487 D.Lgs 297/94) ha previsto in via generale che, in caso di passaggio del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo di provenienza (inferiore) deve essere valutato “per intero” nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera (art. 83 D.P.R. 417/74).
C) Successivamente, la Legge 11 luglio 1980, n. 312, con l’articolo 57, ha introdotto la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo per tutto il personale scolastico, includendo la mobilità orizzontale, la mobilità verticale verso il basso e la mobilità verso l’alto.
D) Per la Suprema Corte “l’articolo 57 della Legge n. 312 del 1980 nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, contribuisce a ritenere che opera un rinvio anche al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro”.
E) Conseguentemente, spiega la Corte di Cassazione Sez. Lav., modificato il quadro normativo conseguente all’entrata in vigore della L. n. 312 del 1980, art. 57, l’art. 83 del D.P.R. 417/74 previgente (oggi art. 487 D.lgs 297/94) deve necessariamente essere letto, “…pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l’ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l’anzianità maturata nel ruolo precedente a tutti gli effetti, giuridici ed economici…
Pertanto, in ogni caso in cui l’ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l’anzianità maturata nel ruolo precedente a tutti gli effetti, giuridici ed economici.
La decisione della Corte d’Appello di Venezia indicata sopra, rappresenta quindi un importante precedente in Veneto che conferma il diritto dei docenti di godere pienamente dei benefici dell’anzianità di servizio anche nei casi di passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla scuola secondaria. Questo pronunciamento, fondamentale per la tutela dei diritti dei lavoratori nel settore dell’istruzione, si basa su un’interpretazione accurata del quadro normativo in materia di passaggi di ruolo e mobilità verticale nel sistema scolastico italiano.
In particolare, si ribadisce come la sentenza confermi il principio generale secondo cui l’anzianità di servizio dovrebbe essere riconosciuta integralmente anche nei passaggi verticali di ruolo, senza l’applicazione di meccanismi come la temporizzazione. Questo significa che ogni docente che si trovi nella situazione descritta dalla docente coinvolta nel caso giudiziario avrà il diritto di vedere riconosciuti tutti gli anni di servizio prestati nel ruolo precedente, assicurando così un trattamento giusto e equo anche dal punto di vista economico.
La decisione della Corte d’Appello di Venezia dovrebbe quindi avere un impatto significativo su tutti i docenti che si trovano o potrebbero trovarsi in situazioni simili, fornendo loro un solido fondamento per avanzare eventuali ricorsi e rivendicare i propri diritti. Si tratta di una vittoria non solo per la docente coinvolta nel caso, ma per l’intera categoria dei docenti che operano nel sistema scolastico italiano, riaffermando il principio fondamentale della tutela dell’anzianità di servizio.