Caso particolare. La vittoria della giustizia nel giudizio cautelare: Una battaglia per la parità!
A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.
Un’insegnante della scuola secondaria, con titolo accademico idoneo alla docenza, ha presentato la domanda per partecipare all’VIII Ciclo del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno (T.F.A. Sostegno).
Oltre a soddisfare i requisiti per l’insegnamento, la stessa era esonerata dal sostenere il test preselettivo per l’accesso al corso di specializzazione. Questo perché invalida all’80%, ai sensi dell’articolo 20, comma 2 bis, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
Nonostante l’esonero dal test preselettivo, la docente si trovava in una situazione che avrebbe impedito di partecipare alle prove scritte e orali, per l’accesso al corso di specializzazione.
A causa di una nota (MUR 10328 del 09 giugno 2023) – inviata dalla Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio al Coordinatore Nazionale dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico – avallata da una FAQ ministeriale, la stessa avrebbe dovuto acquisire i 24 crediti formativi universitari (CFU/CFA) in specifiche aree disciplinari entro il 31 ottobre 2022, per essere ammessa al corso di specializzazione per il sostegno nell’istruzione secondaria.
A questo punto, attraverso i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha deciso di iscrivere un ricorso urgente in sede amministrativa, con domanda giudiziaria cautelare, per chiedere il riconoscimento del diritto a sostenere la prova scritta, già calendarizzata, per l’accesso al Corso Specializzante.
Proprio in sede cautelare, gli avvocati hanno illustrato al presidente di Sezione, dott. Leonardo Pasanisi, i termini della questione.
La nota 10328 del 09 giugno 2023, emessa dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), stabilisce che i candidati per la scuola secondaria, esclusi gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), possono partecipare all’VIII Ciclo del T.F.A. Sostegno a condizione che abbiano acquisito i 24 CFU “entro il 31 ottobre 2022”.
Questo requisito deriverebbe dalla legge n. 79/2022, che ha convertito il decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36.
Secondo le disposizioni transitorie del decreto (articolo 44 “Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie”), coloro che possiedono un titolo di studio idoneo per la classe di concorso e che hanno acquisito i 24 CFU/CFA “entro il 31 ottobre 2022” possono partecipare al concorso per i posti comuni di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado fino al 31 dicembre 2024.
Eppure, la legge n. 79/2022 riguarda specificamente i requisiti per partecipare al concorso per l’assunzione dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, non per il T.F.A. Sostegno.
Pertanto, la nota MUR 10328 del 2023 sembra estendere il requisito dei 24 CFU al T.F.A. Sostegno, nonostante il decreto legge convertito faccia riferimento esclusivamente al concorso per l’assunzione di docenti della scuola secondaria.
La posizione del Ministero, come espressa nella nota MUR 10328, sembra non considerare alcuni elementi fondamentali:
- La nota MUR 10328 ha un valore interpretativo, non normativo. Ciò significa che non può modificare o alterare le disposizioni stabilite nelle leggi o nei decreti. Tuttavia, in questo caso, la nota sembra modificare i requisiti per l’accesso al corso di specializzazione, estendendo l’obbligo dei 24 CFU “conseguiti entro un certo periodo” anche al T.F.A. Sostegno.
- La nota genera una disparità di trattamento, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, tra i laureati e gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) che partecipano alla specializzazione per l’istruzione secondaria. Gli ITP, che possiedono il solo diploma della scuola secondaria di II grado, possono partecipare alla selezione per l’VIII Ciclo del T.F.A. Sostegno senza l’obbligo dei 24 CFU, come indicato nella stessa nota ministeriale. Al contrario, nonostante il possesso del titolo accademico, laurea specialistica o di vecchio ordinamento comprensiva dei crediti per l’insegnamento, la ricorrente sarebbe stata esclusa semplicemente perché non avrebbe acquisito i 24 crediti formativi aggiuntivi “entro il 31 ottobre 2022”.
Quanto alle ragioni d’urgenza – c.d. periculum in mora – tali da invocare l’emissione di un immediato provvedimento cautelare, gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno rappresentato al Giudice che l’Università degli Studi di Salerno, con apposito avviso, ha calendarizzata “per sabato 22 luglio 2023” la prova scritta T.F.A. Sostegno VIII Ciclo per la scuola secondaria di I grado.
Di conseguenza, vista la peculiarità della situazione – che coinvolge il principio della parità di trattamento – nell’imminenza dello svolgimento della prova, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), si è espresso, nell’arco di poche ore, nei seguenti termini: “Ritenuto che, nelle more della trattazione dell’istanza cautelare nei modi ordinari, stante l’imminenza della prova scritta di cui all’impugnato bando, sussistono le prospettate ragioni di pregiudizio irreversibile, per cui è necessario, in accoglimento della suindicata istanza di misure cautelari monocratiche, ammettere con riserva l’odierna ricorrente alla prova scritta in questione. P.Q.M. Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche nei sensi e nei limiti di cui in motivazione”.