Ordinanza ministeriale n. 267 del 4 agosto 1995

Istituti comprensivi di scuola materna, scuola elementare e scuola secondaria di I grado. Istruzioni organizzativo-didattiche ed amministrativo contabili.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parte I, Titolo I, contenente norme sull’istituzione degli organi collegiali della scuola;
Vista l’ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della scuola a livello di circolo e di istituto;
Visto l’art. 21 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente nuove disposizioni per le zone montane;
Visti gli artt. 8 e 9 dell’ordinanza ministeriale n. 315 del 9 novembre 1994, contenente disposizioni riguardanti la razionalizzazione della rete scolastica e l’istituzione di scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica per l’anno scolastico 1995/96;
Ritenuto di dettare disposizioni per la costituzione degli organi collegiali di durata annuale e triennale negli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado;

ORDINA

Art. 1
1. I Provveditori agli Studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, nominano negli istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado un commissario straordinario per le competenze di cui all’art. 9 del D.I. 28 maggio 1975, fino alla prima costituzione degli organi collegiali a livello di istituto.

Art. 2
1. Le elezioni per la costituzione dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe previste dall’art. 5 del T.U. n. 297/94, citato in premessa, si svolgono con procedura semplificata, secondo le istruzioni permanenti contenute negli artt. 21 e 22 dell’ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215.
2. Per l’anno scolastico 1995/96 dette elezioni si svolgono nel periodo iniziale del mese di ottobre 1995, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 219 del 27 giugno 1995.

Art. 3
1. Viene costituito un unico Collegio dei docenti per la nuova istituzione verticalizzata, articolato in sezioni per ciascun ordine di scuola presente nell’istituzione medesima.
2. Il Capo d’istituto convoca separatamente i docenti appartenenti alle rispettive sezioni per l’esame di specifiche problematiche inerenti a ciascun settore scolastico compreso nella nuova istituzione.
3. Il Collegio dei docenti elegge unitariamente, sulla base del numero complessivo degli alunni, i collaboratori del Capo d’istituto, tra i quali viene scelto dal Capo d’istituto stesso un unico vicario.
4. Il Collegio dei docenti elegge, altresì, nel suo seno un unico comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, nella cui composizione debbono comunque essere presenti docenti appartenenti a ciascuno degli ordini di scuola compresi nell’istituzione verticalizzata.

Art. 4
1. Viene costituito un unico Consiglio d’istituto secondo la normativa prevista dall’art. 8 del sopra richiamato T.U. n. 297/94.
2. Le elezioni dei rappresentanti della componente docenti, della componente genitori e della componente del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) in seno al Consiglio d’istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte, senza distinzione di ordine di scuola.
3. Nel Consiglio d’istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione.
4. Il personale A.T.A. dipendente degli Enti locali esercita il diritto di elettorato insieme al corrispondente personale dello Stato.

Art. 5
1. La gestione finanziaria, amministrativa e contabile degli istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado si realizza attraverso la gestione di un unico bilancio.

Art. 6
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, anche alle scuole verticalizzate istituiti ai sensi dell’art. 9 dell’ordinanza ministeriale n. 315 del 9 novembre 1994.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.