Istituti comprensivi di scuola materna, scuola elementare e scuola secondaria di I grado
Art. 1.-
1. I provveditori agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, nominano negli istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di I grado un commissario straordinario per le competenze di cui all’art. 9 del D.I. 28 maggio 1975, fino alla prima costituzione degli organi collegiali a livello di istituto.
Art. 2.-
1. Le elezioni per la costituzione dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe previste dall’art. 5 del D.Lvo n. 297/1994, citato in premessa, si svolgono con procedura semplificata, secondo le istruzioni permanenti contenute negli artt. 21 e 22 dell’O.M. 15 luglio 1991, n. 215.
2. Per l’anno scolastico 1995-96 dette elezioni si svolgono nel periodo iniziale del mese di ottobre 1995, secondo quanto stabilito dalla C.M. 27 giugno 1995, n. 219.
Art. 3.-
1. Viene costituito un unico collegio dei docenti per la nuova istituzione verticalizzata, articolato in sezioni per ciascun ordine di scuola presente nell’istituzione medesima.
2. Il capo di istituto convoca separatamente i docenti appartenenti alle rispettive sezioni per l’esame di specifiche problematiche inerenti a ciascun settore scolastico compreso nella nuova istituzione.
3. Il collegio dei docenti elegge unitariamente, sulla base del numero complessivo degli alunni, i collaboratori del capo di istituto, tra i quali viene scelto dal capo di istituto stesso un unico vicario.
4. Il collegio dei docenti elegge, altresì, nel suo seno un unico comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, nella cui composizione debbono comunque essere presenti docenti appartenenti a ciascuno degli ordini di scuola compresi nell’istituzione verticalizzata.
Art. 4.-
1. Viene costituito un unico consiglio di istituto secondo la normativa prevista dall’art. 8 del sopra richiamato D.Lvo n. 297/94.
2. Le elezioni dei rappresentanti della componente docenti, della componente genitori e della componente del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) in seno al consiglio di istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte, senza distinzione di ordine di scuola.
3. Nel consiglio di istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione.
4. Il personale A.T.A. dipendente degli enti locali esercita il diritto di elettorato insieme al corrispondente personale dello Stato.
Art. 5.-
1. La gestione finanziaria, amministrativa e contabile degli istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di I grado si realizza attraverso la gestione di un unico bilancio.
Art. 6.-
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, anche alle scuole verticalizzate istituite ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 315/1994.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.