Tribunale di Latina – Ordinanza del 23.01.23
Con ordinanza cautelare resa in corso di giudizio il Tribunale di Latina ha deciso una fattispecie tanto singolare quanto interessante.
Questo il caso deciso: la ricorrente, già assegnataria di un incarico a termine conferito da graduatorie di istituto (6 ore settimanali) aveva accettato dopo pochi giorni un incarico conferito da GPS su cattedra interna. Tuttavia, all’atto della presa di servizio la cattedra risultava essere a completamento esterno, tipologia non opzionata dalla candidata, per effetto di ciò la ricorrente che aveva lasciato l’incarico da GI si è vista revocare dall’Ambito territoriale di Latina anche quello da GPS.
Nel ricorso è stato osservato che il rigoroso sistema sanzionatorio previsto dall’OM 112/2022 opera solo in caso di rinuncia o di abbandono dell’incarico tanto se conferito da GPS che da GI.
Tuttavia, l’OM 112/2022 disciplina anche la diversa ipotesi in cui il soggetto, individuato come avente diritto dalle GPS, sia già destinatario di un incarico da graduatorie di istituto, al quale riconosce la facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne una ai sensi dell’art. 2 co. 4 lette. a) e b). In tal caso il docente non opera una “rinuncia” o “abbandono” del posto conferito da GI, in quanto nella previsione del co. 3 dell’art. 14 OM 112/2022 il rapporto già in essere con l’amministrazione non subisce alcuna interruzione ma semplice-mente prosegue nell’incarico per il quale il candidato ha esercitato la facoltà di opzione. Non a caso la scelta lessicale, pur nell’identità dell’effetto, è caduta sul verbo “lasciare” e non anche su quello “abbandonare” che al contrario del primo, segna una definitiva risoluzione del rapporto di lavoro.
Pertanto, la fattispecie disegnata dall’art. 14 co. 3, dell’OM in commento si realizza solo laddove l’effetto prosecutorio del rapporto di lavoro in atto, sia assistito dall’effettivo passaggio al diverso posto opzionato, sicché il docente semplicemente lascia un posto di insegnamento per passare ad altro posto di insegnamento alle dipendenze del medesimo datore di lavoro Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La realizzazione della fattispecie è, perciò, condizionata da due elementi: l’esercizio della facoltà da parte dell’insegnante e l’esistenza del posto opzionato. In difetto anche di una sola di queste condizioni il rapporto di lavoro prosegue in forza dell’incarico conferito da GI, non potendosi rinvenire nella condotta del docente opzionante alcuna volontà di risolvere il rapporto di lavoro con l’amministrazione scolastica che è, come sopra detto, l’unica ipotesi sanzionata dal Ministero, unitamente al rifiuto di accettare il contratto offerto (rinuncia).
Il Tribunale in accoglimento della domanda cautelare ha ritenuto che l’esercizio da parte della ricorrente della facoltà ex art. 14 comma 3 dell’OM 112/2022 in favore di un opzione inesistente, non possa considerarsi consapevolmente ed efficacemente esperita e debba, infine considerarsi tamquam non esset, ordinando all’amministrazione scolastica di riattribuire alla ricorrente l’incarico da G.I. con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di stipula del contratto con individuazione dalle graduatorie di istituto.