A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola
In data 5 dicembre 2023, il Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, ha emesso una pronuncia rilevante, in risposta al ricorso urgente ex art. 700 presentato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.
L’ordinanza ha riconosciuto il diritto di una docente – invalida civile e riservista ai sensi della legge 68/99, con iscrizione al collocamento – ad ottenere un incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/24.
La dott.ssa Laura Ciarcia, Magistrato del Lavoro, ha pienamente condiviso le ragioni della docente, illegittimamente considerata “in coda nella graduatoria” ai fini dell’assunzione, pur essendo titolare di riserva.
L’insegnante in questione, inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di II Fascia, ha denunciato una grave violazione di legge, da parte dell’Amministrazione (A.T.P. di Chieti), che ha condotto alla mancata assegnazione dell’incarico di supplenza, nonostante avesse dichiarato, nella domanda, di essere invalida civile e riservista ai sensi della legge 68/99, avendo espresso le sue preferenze per diversi istituti.
Durante le procedure di conferimento degli incarichi di supplenza, validi fino al 31 agosto o 30 giugno 2024, nel pubblicare i bollettini di nomina, l’Amministrazione scolastica – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti – ha sostenuto che i beneficiari della riserva dei posti fossero da considerarsi “in coda” ai fini dei conferimenti d’incarico, rispetto a coloro che aspirassero alla supplenza in base al punteggio posseduto.
Diversamente da tale impostazione, il Giudice Ciarcia ha condiviso la linea del ricorso dello studio legale Esposito Santonicola, evidenziando che l’amministrazione non ha rispettato l’obbligo di assegnare le quote ai “riservisti”, prescindendo dal punteggio in graduatoria.
La decisione, tempestiva e risolutiva, ha messo in luce l’illegittimità dell’assunzione in coda per i riservisti tutelati dalla legge 68/1999, ribadendo che il diritto alla nomina dei colleghi – secondo un meccanismo che privilegia lo scorrimento della graduatoria in base al punteggio – non possa essere attuato a svantaggio delle categorie protette.
Nel caso in esame, l’amministrazione ha illegittimamente disapplicato l’obbligo, previsto dalla l. 68/1999, di dare corretta attuazione al diritto all’assunzione delle categorie protette – avendo impropriamente considerato l’interessata quale “rinunciataria” per incarichi legittimamente richiesti – dovendo riconoscere la precedenza per i docenti con riserva, nell’assegnazione delle sedi disponibili e ricomprese nelle quote non sature.
Il Magistrato ha evidenziato, in termini di periculum in mora, che il mancato riconoscimento del diritto alla stipula del contratto avrebbe comportato un pregiudizio imminente e irreparabile, considerando il potenziale danno economico e professionale, non risarcibile, legato alla mancata assegnazione dell’incarico.
Con un dispositivo “esemplare”, il Tribunale del Lavoro di Chieti, Giudice Laura Ciarcia – a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza del 20/11/2023 – ha dichiarato il diritto di…, in virtù della condizione di riservista ex lege 68/1999, ad essere convocata dalla seconda fascia GPS della provincia di Chieti, codice d’insegnamento A022 (ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO), ai fini della stipula del contratto a termine (30 giugno/31 agosto), alla luce delle preferenze espresse in domanda, e, per l’effetto, ha condannato il Ministero convenuto e le diramazioni periferiche (U.S.R. Abruzzo/A.T.P. Chieti e Pescara) a porre in essere tutte le conseguenti determinazioni finalizzate alla stipula di tale contratto.