O.M. 15.07.1991, n. 215: Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.
(come modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998).
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI – CORPI ELETTORALI
Art. 1 – Campo di applicazione.
1. La presente ordinanza stabilisce le modalità delle elezioni dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli di classe e di interclasse previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dei consigli di intersezione delle scuole materne, istituiti in via amministrativa con la circolare ministeriale del 2 ottobre 1986, n. 270 e detta in materia le ulteriori norme funzionalmente collegate all’elezione dei predetti organi.
2. Restano escluse dalle presenti disposizioni le modalità di elezione della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, del comitato per la valutazione del servizio previsto dall’art. 4, comma 2, lett. i) del citato decreto del Presidente della Repubblica e dei docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il preside, di cui al richiamato art. 4, comma 2, lett. g), relativamente ai quali la presente ordinanza si limita a dettare disposizioni generali. Le modalità per l’elezione di tali organi restano devolute all’organo collegiale di cui gli stessi sono espressione. Relativamente alla elezione del comitato per la valutazione del servizio e dei docenti collaboratori le elezioni hanno luogo entro il 20º giorno dall’inizio delle lezioni.
3. Le presenti norme disciplinano le elezioni nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche statali; non si applicano, pertanto, alle scuole non statali, anche se gestite da Comuni, Province o Regioni ed anche se parificate, pareggiate o legalmente riconosciute.
Art. 2 – Organo competente a indire le elezioni.
1. Le elezioni per la costituzione dei consigli di circolo o di istituto, dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione sono indette dal direttore didattico o preside.
2. Il Ministro della pubblica istruzione fissa la data delle votazioni.
3. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 della presente ordinanza.
Art. 3 – Componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza nel Consiglio di circolo o d’istituto, nei Consigli di interclasse, di classe e nei Consigli di intersezione.
1. Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello di circolo o d’istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola o l’Istituto, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, anche dagli alunni. Tali componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo nei modi previsti dai successivi articoli della presente ordinanza.
2. Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.
Art. 4 – Il collegio dei docenti.
1. Fanno parte di diritto del collegio dei docenti tutti i docenti di ruolo, i docenti supplenti annuali e – limitatamente alla durata della supplenza – i docenti supplenti temporanei che prestano servizio nel circolo didattico o istituto. Ne fatto parte anche i docenti indicati nell’art. 18.
2. I docenti in assegnazione provvisoria, appartengono al collegio dei docenti del circolo o istituto in cui prestano servizio.
3. I docenti in servizio in più circoli o istituti appartengono al collegio dei docenti di tutti i circoli ed istituti in cui prestano servizio.
4. Il direttore didattico o preside, quale presidente del collegio dei docenti, partecipa alle riunioni nelle quali il collegio dei docenti procede all’elezione, nel proprio seno, del comitato per la valutazione del servizio e all’elezione dei collaboratori del direttore didattico o preside, ma senza diritto di voto (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 che attribuisce il diritto di elettorato esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie).
Art. 5 – Aggregazione di istituzioni scolastiche.
1. Nei casi di aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate, viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione. Ciascuna sezione viene convocata dal Preside per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche riferite alla singola sezione, che devono essere coerenti con il piano annuale delle attività formative dell’istituto e con la programmazione didattico-educativa generale predisposti dal collegio dei docenti plenario, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297.
2. Il collegio dei docenti plenario elegge i collaboratori del Preside di cui all’art.7, comma 2, lett. h, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, avendo cura di assicurare, per quanto possibile, la rappresentanza di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti il Preside sceglie il vicario, avendo cura che, in caso di aggregazione tra scuole di diverso ordine e tipo, la scelta ricada su persona appartenente ad ordine di scuola diverso dal proprio.
3. Il collegio dei docenti plenario elegge, altresì, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti assicurando, per quanto possibile, la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione.
4. Il collegio dei docenti plenario esercita anche tutte le altre competenze in materia elettorale, in particolare quelle per la composizione della commissione elettorale fino alla costituzione del consiglio d’istituto di cui al successivo art. 26.
5. In tutti i casi di aggregazione di scuole e istituti di scuola secondaria superiore, disposti ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge 28.12.1995, n. 549, vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto, alle quali partecipano le componenti di tutte le scuole presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuole.
6. Qualora nella nuova istituzione confluiscano scuole e istituti d’istruzione secondaria superiore presso le quali era in carica il consiglio d’istituto, quest’ultimo decade ed il Provveditore agli Studi nomina, fino all’insediamento del nuovo consiglio d’istituto, il commissario per l’amministrazione straordinaria di cui all’art. 9 del decreto interministeriale 28.5.1975.
7. Qualora, invece, ad un’istituzione scolastica, presso la quale sia in funzione il consiglio d’istituto non ancora giunto alla normale scadenza, siano state aggregate sezioni staccate e/o scuole coordinate, vengono parimenti indette le elezioni del consiglio d’istituto. Fino all’insediamento del nuovo organo collegiale, rimane in carica il consiglio d’istituto uscente.
8. Nel consiglio d’istituto viene riservato almeno un seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori ed alunni delle scuole comprese nell’aggregazione.
Art. 6 – Consistenza numerica di ciascuna componente elettiva nel Consiglio di circolo o di istituto, nei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione e nei Consigli di classe dei corsi di scuola media sperimentale per lavoratori.
I – Consiglio di circolo o di istituto
1. Il Consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri, così suddivisi:
– n. 6 rappresentanti del personale insegnante;
– n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;
– n. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
– il direttore didattico o il preside.
2. Il Consiglio di circolo o istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:
– n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
– n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
– n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
– il direttore didattico o preside.
3. Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente 3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti.
4. Alle riunioni del consiglio di istituto delle scuole presso cui funzionano corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, che trattino argomenti relativi ai predetti corsi, partecipano a titolo consultivo, in aggiunta ai componenti del Consiglio, due rappresentanti dei docenti dei corsi stessi, appositamente eletti dai docenti dei predetti corsi funzionanti nella scuola. Non si fa luogo a tale elezione se due docenti dei corsi sperimentali fanno già parte del consiglio. Il numero dei docenti da eleggere appositamente è ridotto a uno nel caso in cui del consiglio di istituto faccia già parte altro docente dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori. Alle stesse riunioni partecipano, a titolo consultivo, due rappresentanti degli studenti dei richiamati corsi, eletti dai frequentanti dei corsi medesimi.
5. Per le elezioni delle rappresentanze dei docenti e degli studenti previste dal precedente comma si osservano le procedure previste dalla presente ordinanza per l’elezione dei docenti e degli studenti nel consiglio di istituto.
II – Consiglio di classe, di interclasse, di intersezione
6. Il Consiglio di interclasse nelle scuole elementari, il consiglio di intersezione nelle scuole materne e il consiglio di classe negli istituti secondari e artistici sono rispettivamente composti da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e materna e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto nel comma successivo.
7. Fanno parte altresì del consiglio di interclasse o di intersezione o di classe e sono eletti secondo le modalità previste dal primo comma dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416:
1) nella scuola elementare e nella scuola materna, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
2) nella scuola media, quattro rappresentanti dei genitori, eletti come sopra;
3) nella scuola secondaria di secondo grado e artistica, due rappresentanti dei genitori, eletti come sopra e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
4) nei corsi per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti. In tali classi non è rappresentata la componente genitori;
5) nei consigli di classe dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori sono chiamati a far parte due rappresentanti dei frequentanti eletti dagli studenti di ciascun corso.
8. Nei casi in cui il numero degli elettori di un qualsiasi organo collegiale sia inferiore o pari al numero dei posti da coprire, tutti gli elettori fanno parte di diritto dell’organo collegiale di cui trattasi, ed i posti eventualmente non attribuiti rimangono scoperti.
9. Nei casi in cui il numero degli elettori sia superiore di una sola unità rispetto al numero dei posti da coprire si procede per sorteggio.
10. A norma dell’art. 28 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416, gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Art. 7 – Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni.
1. I genitori degli alunni partecipano all’elezione:
– di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d’interclasse dei circoli didattici;
– di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole materne;
– di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola media;
– di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;
– di sei o otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto delle scuole medie;
– di tre o quattro rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio d’istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.
2. Nei corsi serali per lavoratori studenti è esclusa la rappresentanza dei genitori nei consigli di classe.
3. All’elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse, di intersezione e di classe partecipano solo i genitori degli alunni iscritti alle classi interessate all’elezione dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto i genitori di tutti gli alunni iscritti al circolo o istituto.
4. L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto e personale.
5. Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
6. I rappresentanti legati degli istituti, ai quali sono affidati i minori possono essere sentiti dal consiglio di circolo o istituto sui problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati.
7. I direttori didattici o presidi al momento della iscrizione o reiscrizione dell’alunno alle classi successive, promuovono la compilazione da parte degli interessati (genitori per gli alunni minorenni) di una scheda nella quale dovranno essere indicate le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita): a) dell’alunno iscritto; b) dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci; c) di eventuali fratelli dell’alunno iscritto che frequentino altre scuole statali o non statali, con l’indicazione delle relative scuole frequentate.
8. Detta scheda non deve contenere altre notizie relative ai genitori degli alunni e può essere usata esclusivamente per la formazione degli elenchi previsti dal successivo art. 27.
9. La compilazione della scheda non costituisce condizione per l’iscrizione dell’alunno alla scuola.
10. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione si svolgono secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 21, 22 e 23.
Art. 8 – Elettorato attivo e passivo degli alunni.
1. Gli alunni partecipano all’elezione:
– di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;
– di tre rappresentanti nei consigli di classe dei corsi serali per lavoratori studenti;
– di tre o quattro rappresentanti nel consiglio di istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e nelle scuole con oltre 500 alunni.
2. All’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo gli alunni iscritti alle classi interessate; all’elezione dei rappresentanti nel consiglio d’istituto tutti gli alunni iscritti all’istituto ivi compresi gli alunni che frequentano i corsi integrativi previsti dall’art. 18.
3. L’elettorato attivo e passivo compete agli alunni qualunque sia la loro età.
4. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e di istituto si svolgono secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 21, 22 e 23.
Art. 9 – Procedura semplificata per l’elezione della rappresentanza dei genitori negli organi collegiali di durata annuale e della rappresentanza degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto.
Le elezioni delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di durata annuale (genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione; studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) si svolgono secondo la procedura semplificata di cui ai successivi articoli 21, 22 e 23.
Art. 10 – Elettorato attivo e passivo del personale docente.
1. Il personale docente delle scuole statali partecipa all’elezione di:
– sei oppure otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di istituto;
– due o quattro rappresentanti come membri effettivi e uno o due rappresentanti come membri supplenti a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti, nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
2. Ai fini della determinazione del numero dei componenti del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti (due o quattro) si tiene conto soltanto del numero dei docenti che hanno diritto ad esercitare l’elettorato.
3. Ai fini dell’elezione dei componenti del comitato per la valutazione del servizio nei conservatori di musica, nelle Accademie di Belle Arti, nell’Accademia nazionale di danza e nell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, l’elettorato attivo e passivo spetta, oltre che ai docenti, agli assistenti delle Accademie di Belle Arti, agli accompagnatori di pianoforte, ai pianisti accompagnatori e alle assistenti educatrici.
4. I docenti non di ruolo con supplenza annuale e i docenti non di ruolo incaricati annuali nei corsi integrativi previsti dall’art. 18 hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali di circolo e di istituto di qualsiasi durata. Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside ai sensi dell’art. 15, 3° comma, della legge 20-5-1982, n. 270, il docente può esercitare l’elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre sono da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite dai presidi ai sensi dell’art. 8, comma 6, del decreto-legge 9-11-1989, n. 357, convertito dalla legge 27-12-1989, n. 417.
5. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
6. Nei limiti stabiliti dai precedenti commi spetta, altresì, l’elettorato attivo e passivo:
a) ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
b) ai docenti delle libere attività complementari e dello studio sussidiario nelle scuole medie integrate a tempo pieno e agli insegnanti elementari assegnati alle attività parascolastiche nei circoli didattici o ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia nelle università statali, a norma degli artt. 5 e 6 della legge n. 1213 del 1967;
c) agli insegnanti di ruolo e non di ruolo chiamati a coprire i posti di cui all’art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 nei circoli didattici in cui si svolgono le attività integrative;
d) ai docenti di ruolo e non di ruolo impegnati nell’attività di sperimentazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica nei quali si svolgono iniziative di sperimentazione autorizzate dal Ministero;
e) agli insegnanti elementari assegnati presso gli istituti magistrali per il tirocinio e agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali: esercitano l’elettorato attivo e passivo rispettivamente nell’istituto magistrale e nella scuola magistrale;
f) agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata;
g) agli insegnanti di religione;
h) agli esperti degli istituti tecnici e professionali;
i) al personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali con le modalità previste dal successivo art. 17.
7. Il personale docente dipendente degli enti locali e che presta servizio presso le scuole statali esercita l’elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
8. I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio.
9. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione di tutti gli organi collegiali del circolo o istituto in cui prestano servizio.
10. Il docente incaricato di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali.
11. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero e ai vincitori di borse di studio presso le Università.
12. Disposizioni relative al personale docente che si trovi in particolari posizioni di stato o funzionali sono contenute nei successivi artt. 11, 12, e 13.
Art. 11 – Assenza dal s ervizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato.
1. Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola, salvo quanto disposto nel comma successivo.
2. Il personale docente che si trova nella situazione di cui al comma precedente e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l’elettorato attivo e passivo solamente per il consiglio di circolo o di istituto.
3. Il disposto dei due commi precedenti si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
4. Gli insegnanti comandati nell’ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici hanno diritto di elettorato attivo e passivo soltanto nelle elezioni dei consigli di circolo o di istituto. Gli insegnanti psico-pedagogisti, inoltre, partecipano a solo titolo consultivo alle riunioni dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione.
Art. 12 – Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato.
1. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente art. 11.
2. Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.
Art. 13 – Personale assunto per le attività di prescuola e di interscuola.
1. Il personale docente assunto per le attività di prescuola e di interscuola previste dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517 e quello assunto, per le stesse attività, dagli enti locali, elegge uno o due rappresentanti – a seconda che gli appartenenti al personale medesimo siano fino a dieci o più di dieci – con il compito di formulare – in analogia a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento – pareri rispettivamente al consiglio di circolo e al consiglio di istituto sui problemi organizzativi ed educativi connessi con le attività allo stesso personale affidate. A tal fine il consiglio di circolo o di istituto può chiamare detti rappresentanti a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo.
2. L’elezione dei rappresentanti del personale, di cui al presente articolo, avviene secondo le stesse modalità previste per la elezione dei rappresentanti del personale docente nel consiglio di circolo o di istituto.
3. Il collegio dei docenti ed i consigli di classe, di interclasse e di intersezione possono chiamare a partecipare alle proprie riunioni, sempre a titolo consultivo, appartenenti al personale in questione, quando si tratti di problemi attinenti all’attività educativa in generale.
Art. 14 – Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale e del corrispondente personale degli enti locali in servizio nelle scuole statali. Conservazione del diritto di elettorato in caso di assenza.
1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (di seguito denominato personale A.T.A.) partecipa all’elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo o di istituto.
2. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale appartenente alle suddette categorie sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale.
3. Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l’elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
4. Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.
5. Il disposto del comma precedente si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.
Art. 15 – Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato.
1. Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo o passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente comma 5° dell’art. 14.
2. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.
Art. 16 – Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità.
1. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l’elettorato attivo e passivo.
2. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
3. Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.
4. I docenti in ogni caso devono rinunciare all’eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.
5. Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.
6. In sede di emanazione del decreto di nomina, i presidi, i direttori didattici e i Provveditori agli studi, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l’interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.
Art. 17 – Convitti nazionali ed educandati femminili: Scuole annesse – Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
1. Negli istituti di educazione (convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato) nei quali funzionino più tipi di scuola, sono costituiti gli organi collegiali distintamente per ciascun tipo di scuola.
2. In detti istituti di educazione l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta esclusivamente alle categorie di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 14 che prestano servizio nelle scuole annesse.
3. Le scuole elementari funzionanti presso le predette istituzioni costituiscono circoli didattici a sé stanti.
4. Quando gli insegnanti in servizio nelle scuole medesime siano in numero non superiore a sei, tutti fanno parte di diritto del consiglio di circolo o istituto ed i posti non attribuiti rimangono vacanti. Qualora gli insegnanti siano sette, si procede per sorteggio, negli altri casi l’elezione si svolge secondo le comuni procedure.
5. Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti dei circoli didattici annessi agli istituti di educazione, quando gli insegnanti in servizio siano tre, è regolarmente costituito: l’organo medesimo deve convocarsi, in tal caso, con la partecipazione del presidente e dei due insegnanti della cui valutazione non debba trattarsi nella seduta; quando gli insegnanti in servizio siano in numero inferiore a tre, l’organo non si costituisce e la valutazione degli insegnanti è affidata al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di un vicino circolo didattico indicato dal Provveditore agli studi: detto comitato è, peraltro, presieduto dal rettore del convitto nazionale o dalla direttrice dell’educandato femminile dello Stato. Negli altri casi il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti si costituisce secondo le comuni procedure.
6. ll personale educativo e quello A.T.A. dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato elegge, rispettivamente, uno o due rappresentanti, a seconda che gli appartenenti alla categoria del personale educativo e quello A.T.A. stesso siano fino a dieci o più di dieci. Detti rappresentanti hanno il compito di formulare pareri – in analogia a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 per gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento – ai consigli di circolo o di istituto delle istituzioni scolastiche frequentate dai convittori e semiconvittori sui problemi organizzativi ed educativi connessi con le attività affidate alle rispettive categorie di personale in questione. A tal fine i consigli di circolo o di istituto delle istituzioni scolastiche frequentate dai convittori e semiconvittori possono chiamare detti rappresentanti a partecipare alle proprie riunioni a titolo consultivo. I rappresentanti del personale educativo sono eletti dal collegio degli istitutori previsto, in via sperimentale, dalla circolare ministeriale n. 111 del 31 marzo 1989.
Art. 18 – Corsi integrativi degli istituti magistrali e licei artistici.
1. I corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici sono da considerare parte integrante delle predette istituzioni scolastiche. Pertanto le componenti interessate ai predetti corsi partecipano alle elezioni degli organi collegiali dell’istituto.
Art. 19 – Istituti d’arte – Conservatori di musica – Accademia nazionale di danza, accademie di belle arti, accademia nazionale di arte drammatica.
1. Negli istituti d’arte con annesse scuole medie gli organi collegiali a livello di istituto (consigli di classe, collegio dei docenti, comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti e consiglio di istituto) sono costituiti distintamente per l’istituto d’arte e per la scuola media.
Art. 20 – Scuole materne.
1. Fino a quando non saranno istituite le direzioni didattiche di scuola materna statale, si osservano le seguenti modalità di applicazione dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416:
– il numero degli alunni delle scuole materne statali concorre a determinare la popolazione scolastica del circolo didattico in cui esse funzionano;
– ai genitori degli alunni delle scuole materne spetta l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori del consiglio del circolo in cui dette scuole funzionano;
– al personale ausiliario delle scuole materne medesime spetta l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel consiglio di circolo in cui le predette scuole funzionano.
2. Il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio vengono costituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza ed i docenti eleggono i collaboratori del direttore didattico per le scuole materne medesime, ai sensi degli artt. 4 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
3. Gli insegnanti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.
4. L’elezione dei rappresentanti degli insegnanti di scuola materna nel consiglio di circolo avviene con le seguenti modalità:
– nel caso di un solo rappresentante, quando vi siano non più di due insegnanti in servizio, si procede per sorteggio; quando vi sia un solo insegnante in servizio, questi fa parte di diritto del consiglio di circolo;
– nel caso di due rappresentanti, quando vi siano tre insegnanti in servizio, si procede per sorteggio; quando vi siano non più di due insegnanti in servizio, questi fanno parte di diritto del consiglio di circolo e, se l’insegnante in servizio sia uno solo il posto non attribuibile va in aumento ai posti spettanti ai rappresentanti degli insegnanti elementari del circolo.
5. Negli altri casi i rappresentanti degli insegnanti di scuola materna sono eletti secondo le procedure comuni per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di circolo.
6. Per la costituzione del comitato per la valutazione del servizio si osservano le disposizioni che seguono:
– quando gli insegnanti in servizio siano tre, l’organo è regolarmente costituito e i tre insegnanti ne fanno parte di diritto; l’organo medesimo deve convocarsi, in tal caso, con la partecipazione del presidente e dei due insegnanti della cui valutazione non debba trattarsi nella seduta;
– quando gli insegnanti in servizio siano in numero inferiore a tre, l’organo non si costituisce e la valutazione degli insegnanti è affidata al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti elementari costituito nel circolo didattico al quale le sezioni di scuola materna sono annesse.
7. Negli altri casi il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti si costituisce secondo le comuni procedure.
8. Per quanto riguarda l’elezione delle rappresentanze dei genitori nel consiglio di intersezione si applica la procedura semplificata di cui ai successivi artt. 21 e 22.
TITOLO II – PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE. ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO.
Art. 21 – Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione e dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto: assemblee dei genitori e degli studenti in funzione elettorale.
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore didattico o preside convoca per ciascuna classe – o per ciascuna sezione (scuole materne) – l’assemblea dei genitori e nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche, separatamente quella degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto.
2. L’assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo del direttore didattico o preside, o di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede, secondo le modalità indicate nel successivo art. 22, alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione rispettivamente della componente genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche di quella studentesca.
3. In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all’art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.
Art. 22 – Convocazione delle assemblee – Ordine del giorno e organizzazione delle assemblee previste dall’art. 21 – Costituzione dei seggi – Proclamazione degli eletti.
1. La data di convocazione di ciascuna delle assemblee di cui all’art. 21 è stabilita dal consiglio di circolo o di istituto in giorno non festivo e, per la componente dei genitori, comunque al di fuori dell’orario delle lezioni. La convocazione è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
2. Il direttore didattico o preside cura, nelle forme più idonee, che i genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell’assemblea.
3. L’atto di convocazione delle assemblee deve indicare:
a) l’orario di apertura dei lavori dell’assemblea, che dura il tempo necessario all’ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale del direttore didattico o preside o del docente delegato, prevista dall’art. 21 e, all’esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori o dagli studenti, dal direttore didattico o preside o dal docente delegato o dai docenti presenti;
b) le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l’orario di apertura e chiusura del medesimo, saranno fissate dal consiglio di circolo o di istituto possibilmente in modo che per i genitori le operazioni di votazione inizino in orario tale da favorire la massima affluenza degli stessi e si svolgano in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea che si conclude con l’inizio delle operazioni elettorali predette.
4. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
5. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto sarà invece la commissione elettorale dell’istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.
6. Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.
7. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.
8. Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Art. 23 – Inapplicabilità della procedura semplificata.
1. La procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 della presente ordinanza, non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.
TITOLO III – PROCEDURA ORDINARIA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
Art. 24 – Costituzione della commissione elettorale di circolo o d’istituto. Validità delle deliberazioni.
1. Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza e dell’Accademia nazionale di arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto.
2. La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto.
3. I capi di istituto possono costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.
4. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
6. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
7. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.
8. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
10. Le commissioni elettorali di circolo e di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento delle nuove commissioni elettorali.
11. I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.
12. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
Art. 25 – Consiglio di circolo o di istituto nei circoli o nelle scuole di nuova istituzione.
1. Nei circoli e nelle scuole che incominciano a funzionare per la prima volta in un determinato anno scolastico il Provveditore agli studi nomina, ai sensi dell’art. 9 del decreto interministeriale 28 maggio 1975, sentito il consiglio scolastico provinciale, un commissario straordinario e attiva contemporaneamente le procedure relative alla elezione del consiglio di circolo o di istituto.
2. Le elezioni devono avere luogo alla data fissata dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza.
Art. 26 – Composizione della commissione elettorale sino alla costituzione del consiglio di circolo o d’istituto nelle scuole di nuova istituzione.
1. Fino alla costituzione del consiglio di circolo o d’istituto nelle scuole di nuova istituzione la commissione elettorale di circolo o d’istituto – nominata dal direttore didattico o preside – è presieduta dallo stesso o da un docente da lui scelto tra i docenti eletti ai sensi della lettera g) dell’art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, ed è composta da cinque membri, scelti dal collegio dei docenti: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto designati dal collegio dei docenti, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
3. La commissione elettorale costituita ai sensi del primo comma resta in carica per un biennio. Eventuali sostituzioni di membri devono essere effettuate nel predetto biennio dal collegio dei docenti.
Art. 27 – Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori.
1. I direttori didattici e presidi sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale di circolo o istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (entro il 50° nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) i nominativi dei docenti, degli alunni (solo per le scuole secondarie di II grado), del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni: in me rito a quest’ultimi, nell’ipotesi di mancata compilazione della scheda di cui al precedente art. 7, i direttori didattici e presidi invitano gli stessi a fornire le proprie generalità mediante altra forma. E’ in ogni caso cura di chi fa le veci dei genitori documentare la propria qualità.
2. La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi n ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:
1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;
2) elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti ALLA scuola;
3) elenco degli alunni della scuola (nelle scuole secondarie di 2° grado e artistiche e nei corsi serali per lavoratori studenti);
4) elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il corrispondente personale dipendente dagli enti locali.
3. Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico.
4. Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria del circolo o istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affliggere all’albo dei predetti circoli o istituti.
5. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
6. Gli elenchi di cui al presente articolo debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.
7. I requisiti per l’inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.
8. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il consiglio di circolo o istituto. A tal fine – nell’ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati – la commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.
9. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando, comunque, che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.
Art. 28 – Ricorsi contro l’erronea compilazione degli elenchi.
1. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti ale rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di circolo o di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio.
3. Gli elenchi definitivi sono rimessi, all’atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.
4. Dell’invio degli elenchi ai seggi elettorali la commissione elettorale dà informazione immediata mediante avviso pubblicato all’albo.
Art. 29 – Trasferimento, assegnazione provvisoria del personale docente e del personale A.T.A. successivamente alla formazione degli elenchi degli elettori.
1. Il personale docente e il personale A.T.A. trasferito o assegnato provvisoriamente ad altra sede dopo la formazione degli elenchi deve presentare entro 5 giorni istanza di rettifica in carta semplice alla commissione elettorale del circolo o istituto di provenienza.
2. Qualora il trasferimento o l’assegnazione provvisoria siano disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi gli interessati devono ugualmente presentare istanza alla commissione elettorale che decide entro il giorno precedente a quello fissato per le elezioni.
3. Nell’ipotesi di cui al comma precedente la commissione elettorale, esaminata la documentazione presentata dall’interessato e fatti sommari accertamenti d’ufficio, rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità dell’elettore, la sede presso cui lo stesso deve votare, l’elenco degli elettori in cui il predetto è impropriamente inserito.
4. L’elettore rilascia sotto la propria responsabilità alla commissione elettorale una dichiarazione scritta di votare esclusivamente nella sede indicata nel certificato.
5. La commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio del certificato di cui al comma 3 al presidente del seggio della sede nei cui elenchi è impropriamente inserito l’elettore ed al presidente del seggio della sede presso cui il predetto ha diritto di votare.
6. L’elettore vota nella nuova sede indicata nel certificato dietro presentazione del medesimo che viene allegato all’elenco a cui appartiene l’elettore. Di ciò viene fatta menzione nel verbale di svolgimento delle elezioni.
Art. 30 – Formazione delle liste dei candidati.
1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
2. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.
4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.
5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
6. Per la formazione delle liste dei candidati ai fini del rinnovo del consiglio di istituto nelle istituzioni scolastiche aggregate si richiama quanto previsto dall’art. 5, comma 3, della presente ordinanza.
Art. 31 – Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste.
1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
2. L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione.
3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.
4. L’autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera – da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest’ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l’autenticazione sia fatta
Art. 32 – Presentazione delle liste dei candidati.
1. Ciascuna lista può essere presentata:
– da almeno due elettori della stessa componente, ove questi non siano superiori a 20;
– da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
– da almeno venti elettori della stessa componente, se questi siano superiori a 200.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).
4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.
6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
Art. 33 – Esposizione delle liste.
1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati.
Art. 34 – Verifica della regolarità delle liste.
1. La commissione elettorale di circolo o di istituto verifica che:
a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.
2. Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.
3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell’eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall’affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all’albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all’albo, con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.
5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all’albo e sono inviate ai seggi elettorali all’atto del loro insediamento.
Art. 35 – Presentazione dei candidati e dei programmi.
1. L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto, è consentito di tenere fuori dell’orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi.
Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell’assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
5. Il direttore didattico o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
Art. 36 – Predisposizione delle schede.
1. Le schede per l’espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio.
2. I direttori didattici ed i presidi provvedono a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti i fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all’atto del loro insediamento.
3. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: “Elezioni del consiglio di circolo o istituto”.
4. I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: “Genitori”, “Alunni”, “Docenti”, “Personale A.T.A.”.
5. Tutte le schede debbono, infine, recare l’indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.
6. I fac-simili di scheda, riprodotti nell’allegato mod. A alla presente ordinanza, debbono essere stampati e distribuiti a cura delle singole scuole.
7. Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.
Art. 37 – Costituzione e sede dei seggi elettorali.
1. Per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede del circolo o dell’istituto, nel plesso, nella sezione staccata o sede coordinata, vi siano più di trecento alunni si costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni, salvo quanto disposto dal comma successivo.
2. I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima facilità di espressione del voto.
3. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.
4. Il preside o direttore didattico comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale di istituto o circolo entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, al fine della formazione degli elenchi degli elettori di cui all’art. 27 (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello detta comunicazione deve essere effettuata entro il 50° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).
Art. 38 – Composizione e nomina dei seggi elettorali.
1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
2. I presidi e i direttori didattici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
3. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
4. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
5. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal direttore didattico o preside su designazione della commissione elettorale di circolo o d’istituto.
6. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
Art. 39 – Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista – Gratuità della funzione. Recupero del riposo festivo non goduto.
1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l’esonero dal servizio in un giorno feriale nell’ambito della settimana immediatamente successiva.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.
Art. 40 – Modalità delle votazioni.
1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
4. Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.
6. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
7. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di lo 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
8. Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
9. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita, esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.
10. Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
11. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
12. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
13. Delle operazioni di votazione viene redatto – in duplice originale – processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.
Art. 41 – Rappresentanti di lista.
1. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.
Art. 42 – Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali.
1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 43 – Operazioni di scrutinio.
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
4. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
5. Se l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
6. Se, invece, l’elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell’elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l’elettore stesso.
10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l’istituto in cui ha operato il seggio.
11. L’altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l’elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: “elezione del consiglio di circolo o di istituto”) va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.
Art. 44 – Attribuzione dei posti.
1. Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.
2. Detto seggio è integrato al momento dell’espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.
4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma l del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
5. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.
6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.
7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
8. Ai fini dell’attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori ed alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art.5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente ad una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
9. Nell’ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all’elezione in mancanza di riserva.
10. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti.
11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto a riserva, questa non opera ed il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione.
Art. 45 – Adempimenti per la proclamazione degli eletti.
1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell’albo della scuola.
Art. 46 – Ricorsi contro i risultati delle elezioni.
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.
TITOLO IV – NOMINE DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DI POTERI, ELEZIONI SUPPLETIVE DISPOSIZIONI VARIE
Art. 47 – Nomina dei consiglieri di classe, di interclasse e di intersezione, di circolo e di istituto – Surrogazione di consiglieri.
1. Il direttore didattico o il preside emana i decreti di nomina dei membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione.
2. I Provveditori agli studi emanano i decreti di nomina dei membri del consiglio di circolo e di istituto.
3. E’ data facoltà ai Provveditori agli studi di delegare in via permanente, ai direttori didattici o presidi, la competenza ad emanare i decreti di nomina di cui al comma precedente.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche relativamente agli atti di surrogazione di consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.
Art. 48 – Prima convocazione del consiglio di circolo o d’istituto.
1. La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal Direttore didattico o Preside.
2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal direttore didattico o dal preside, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente.
Art. 49 – Presidenza del consiglio di circolo o di istituto.
1. Il consiglio di circolo o di istituto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
2. Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di istituto la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età a norma dell’art. 2 del decreto interministeriale 28 maggio 1975.
Art. 50 – Permanenza in carica e continuità di funzionamento.
1. Il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all’insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilita, sono nel frattempo surrogati.
2. I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell’insediamento dei nuovi eletti.
3. La proroga dei poteri si applica, altresì, al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti ed ai docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o il preside, fino alla nomina dei nuovi eletti.
4. Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all’insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi.
5. Permane in carica, altresì, il supplente annuale eletto nel consiglio di circolo o di istituto qualora ottenga una nuova supplenza all’inizio del nuovo anno scolastico e comunque prima che a seguito della risoluzione del rapporto di servizio si sia proceduto alla sua sostituzione nell’organo stesso secondo le modalità di cui all’art. 22 del D.P.R. 416/1974. Il supplente continuerà ad esercitare fino alla normale scadenza dell’organo le funzioni elettive precedentemente assunte.
Art. 51 – Decadenza dalle cariche.
1. Decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione e dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.
2. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli.
3. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell’eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.
4. Del pari decadono dalle cariche elettive il 31 agosto gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio.
5. Gli studenti che, per qualsiasi altra causa non dipendente dal conseguimento del titolo finale di studio cessino di appartenere alla scuola in cui sono iscritti, decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente della predetta scuola.
Art. 52 – Circoli e scuole che subiscono modificazione di popolazione scolastica o modificazioni territoriali.
1. I consigli di circolo e d’istituto restano in carica fino alla normale scadenza del triennio anche nell’ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni – in più o in meno – della relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale.
2. Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni di cui all’art.8, comma 1, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, il consiglio d’istituto rimane ugualmente in carica nella composizione relativa all’anno di insediamento e l’adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell’intero consiglio.
3. I predetti consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi autonomi – o siano stati aggregati ad altre istituzioni scolastiche – plessi, sezioni staccate o succursali. Parimenti rimangono in carica i consigli dei circoli didattici e delle scuole medie a cui siano stati aggregati plessi, sezioni staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole medie di cui è soppressa l’autonomia perdono il consiglio d’istituto.
4. Si procede, invece, all’indizione delle elezioni del consiglio d’istituto qualora venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole medie.
5. Nel caso in cui vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e media, vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto. Si applicano le disposizioni della presente ordinanza integrate con quelle dell’ordinanza ministeriale n. 267 del 4.8.1995.
6. Per le scuole secondarie di 2° grado vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto in tutti i casi di provvedimenti adottati nell’ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica, secondo quanto precisato nel precedente art. 5.
Art. 53 – Surrogazione – Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto.
1. I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.
In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
2. Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell’ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto.
3. Anche per le elezioni suppletive, tale la facoltà di presentazione di liste contrapposte.
4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all’inizio dell’anno scolastico successivo all’esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.
Art. 54 – Norme particolari per determinate Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Norme particolari per determinate Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano – Nel territorio delle Regioni Sicilia e Valle d’Aosta e nelle Province di Trento e di Bolzano i Provveditori agli studi delle province siciliane, i Sovrintendenti e gli Intendenti scolastici indicono le elezioni sulla base delle istruzioni che sono diramate dai competenti Assessori alla Pubblica Istruzione rispettivamente delle Regioni Sicilia e Valle d’Aosta e delle Province di Trento e di Bolzano.