L’inserimento in Graduatoria ad esaurimento acquista oggi tutto il suo peso e dà ai tanti aspiranti insegnanti inseriti il senso di tutti gli anni di attesa, in un sistema di reclutamento malato e complesso.
E’ utile allora tornare a specificare che molti aspiranti hanno ancora diritto al reinserimento nel caso in cui ne siano stati ingiustamente depennati per non aver potuto rispettare il termine di presentazione negli anni delle varie domande di aggiornamento. La materia riguarda il nuovo decreto di aggiornamento n.235/2014 nella parte in cui non consente la reiscrizione nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento a quanti già iscritti nelle graduatorie permanenti, non hanno partecipato alle procedure di integrazione ed aggiornamento bandite negli anni precedenti e pertanto sono stati cancellati dalle stesse.
Come noto, peraltro, l’impianto normativo che disciplina la materia anche per questo profilo è comunque quello contenuto nelle norme relative alla costituzione degli ambiti disciplinari, tra i quali il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n.354, concernente la costituzione, in applicazione dell’art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, nonchè nell’art. 1, comma 605 lett. c) della L. n.296/2006 e art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004, che chiaramente comprendono la possibilità di presentare domanda di reinserimento entro il medesimo termine stabilito per l’aggiornamento per coloro che siano stati cancellati e/o non inseriti per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento, (unico limite è l’inserimento ex novo consentito soltanto alla fattispecie di cui al comma 605 periodo 5°). Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l’interpretazione favorevole alle ragioni degli insegnanti che chiedono il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento.
La questione è del tutto analoga a quella già trattata dal Consiglio di Stato con sentenza n.14 luglio 2014, n. 3658, ma la novità è che dopo anni in cui la materia veniva decisa dai diversi tribunali del Lavoro del paese, quest’anno è stato il Tar che ha emesso ordinanze di accoglimento. A titolo di esempio attraverso l’ Ordinanza n. 7836/2014 il Tar Lazio ha così motivato: “..Accoglie l’istanza cautelare avuto riguardo alla pronuncia del Consiglio di Stato, sezione sesta, 14 luglio 2014, n. 3658… accoglie l’istanza cautelare ai fini dell’inserimento del ricorrente nella graduatoria ad esaurimento relativa alla materia cui si riferisce parte ricorrente in ricorso”.
Per chi si trovasse in questa situazione è evidente che ci sono ancora ottime speranze di far valere i propri diritti.