Obbligo di vigilanza sulla sicurezza degli studenti e responsabilità della scuola (Corte di Cassazione – Sentenza n. 3680/2011).
La Cassazione Civile, con la sentenza n. 3680/11, ha stabilito che, nel caso in cui un cane randagio aggredisca un alunno all’interno della struttura scolastica, l’Istituto è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall’allievo, in quanto su di esso grava l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli allievi.
Tale obbligo, scaturente dalla semplice iscrizione scolastica, deriva dal fatto che “con l’iscrizione gli alunni sono affidati all’Amministrazione scolastica”. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il danneggiato deve limitarsi a provare che l’evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con la scuola, mentre invece grava sulla scuola l’onere di dimostrare che, avendo provveduto a predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad impedire l’ingresso ad estranei, l’evento lesivo sia stato determinato da causa ad essa non imputabile.
Se uno studente è morso da un cane incustodito o randagio nel cortile di una scuola è l’istituto, dunque il ministero dell’Istruzione, a risponderne, a meno che l’amministrazione non provi che erano stati predisposti tutti gli accorgimenti per evitare intrusioni (anche di cani) nell’istituto e nelle sue pertinenze.
La Cassazione ha accolto il ricorso di una ragazza aggredita pochi minuti dopo la fine delle lezioni da un cane randagio proprio davanti alla sua scuola. Una volta accolta la domanda d’iscrizione dell’allievo, l’amministrazione ha l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dell’alunno per tutto il tempo in cui il minore fruisce della prestazione scolastica anche per evitare che l’allievo si faccia male. Il ministero dell’Istruzione ha una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Il giudice del rinvio deciderà l’esito del caso della studentessa napoletana. Frattanto la Suprema corte chiarisce che spetta alla vittima provare che il danno si è verificato nel corso della prestazione scolastica, mentre compete all’amministrazione dimostrare che l’evento è stato determinato da una causa non imputabile all’insegnante né alla scuola.