Nuovo concorso straordinario “180 x 3” per la scuola secondaria: ammissione al reclutamento senza le tre annualità di servizio

A SANCIRLO, IN VIA CAUTELARE, È IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA, SEZIONE LAVORO, RITENENDO VALIDE LE ARGOMENTAZIONI SOSTENUTE DAI LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO: IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE, EMESSO NELL’ARCO DI POCHE ORE, HA CONSENTITO AL RICORRENTE DI PRESENTARE LA DOMANDA PER PARTECIPARE ALL’IMMININENTE CONCORSO STRAORDINARIO BIS 2022 “180 X 3” DI CUI AL DECRETO MILLEPROROGHE.

 

Il Giudice del Lavoro di Brescia, dott.ssa Isabella Angeli, ha accolto, con decreto cautelare, il ricorso stilato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, nell’interesse di un docente precario della scuola secondaria a cui era stata preclusa la partecipazione al nuovo concorso straordinario, in assenza delle tre annualità di servizio.

All’insegnante precario era stata negata la stipula del contratto su di un posto a lui spettante. Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto occupare una cattedra, inizialmente assegnata ad una collega che lo precedeva in graduatoria. Di fatto la docente in questione non prendeva mai servizio, lasciando la cattedra vacante, ragion per cui le esigenze di corretto scorrimento della graduatoria avrebbero dovuto imporre il passaggio/attribuzione dell’incarico, nell’immediato, al ricorrente.

Trascorsi alcuni giorni, il ricorrente ricontattava la segreteria scolastica, per ulteriori chiarimenti in merito alla mancata assegnazione del suddetto incarico; sulla questione veniva reso edotto che la cattedra era stata temporaneamente bloccata dall’UST/ATP di Brescia, risultando inspiegabilmente precluso il necessario scorrimento della graduatoria e, di conseguenza, l’assegnazione dell’incarico.

Dopo sua insistenza, il docente si vedeva finalmente attribuire la cattedra, a distanza di ben tre mesi dalla prima convocazione e dalla rinuncia da parte della collega, a cui inizialmente era stato attribuito il posto.

A causa di tali inspiegabili ritardi nell’attribuzione della cattedra, il docente non aveva maturato l’annualità di servizio, indispensabile ai fini della partecipazione al nuovo concorso straordinario bis.

Ebbene, il Giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione di assumere tutte le determinazioni necessarie ad assicurare la partecipazione del ricorrente, con riserva di rivalutazione all’esito del presente giudizio, alla procedura concorsuale di cui all’art. 59, comma 9-bis D.L. 73/2021, disciplinata dal D.D. 1081 del 6.05.2022.

NONOSTANTE IL RICORRENTE NON ABBIA MATURATO LE TRE ANNUALITA’ DI SERVIZIO, IL GIUDICE HA DUNQUE DISPOSTO LA SUA PARTECIPAZIONE AL CITATO CONCORSO STRAORDINARIO.

Studio legale Esposito Santonicola