Pubblicato il 20 novembre 2012 da CISL Scuola Firenze
Con ordinanza del 13 novembre 2012, su ricorso del legale della CISL SCUOLA di Firenze, Avv. Nicola Da Settimo, il Giudice del lavoro di Firenze ha ordinato ad un Dirigente scolastico di assumere una collaboratrice scolastica disabile al 100%. I fatti: dopo essere stata individuata come destinataria di supplenza annuale, la nostra iscritta si è recata a scuola ad assumere servizio, ma la Dirigente scolastica ha rifiutato di stipulare il contratto, dichiarando l’insussistenza degli “estremi per la costituzione del rapporto di lavoro proposta con individuazione dirigenziale del 17.09.2012” per asserita inidoneità della ricorrente alle mansioni da svolgere.
Il Giudice ha rilevato che:
A) l’art. 22 l. 194/92 ( legge relativa all’integrazione e ai diritti delle persone handicappate) ha stabilito che “ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la dichiarazione di sana e robusta costituzione fisica”, ne consegue che per l’assunzione in servizio di persone invalide o con handicap è richiesta la sola idoneità all’espletamento delle mansioni specifiche da ricoprire;
B) tale specifica idoneità è individuata con giudizio ben diverso da quello espresso dalla commissione medica in sede di accertamento dell’invalidità civile (giudizio quest’ultimo limitato alla capacità lavorativa genericamente intesa) ed è di competenza, nel caso dei pubblici dipendenti, dei Servizi di Medicina legale delle aziende Asl;
C) qualora il datore di lavoro dubiti che le particolari condizioni fisiche del lavoratore siano compatibili con le mansioni da assegnare in concreto può richiedere un apposito giudizio al competente centro pubblico di Medicina del Lavoro (cfr art 17 CCNL comparto scuola).
Nel caso di specie emerge che la ricorrente, sia pur dichiarata invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa è stata dichiarata idonea alle particolari mansioni di collaboratore scolastico.
Pertanto il Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la conclusione del contratto a tempo determinato e ha condannato l’Amministrazione ad assumere la nostra iscritta con la decorrenza retrodatata alla proposta dell’Ufficio provinciale, nonchè alla rifusione delle spese legali.
La Cisl scuola Firenze stigmatizza quanto accaduto, perché la questione ben poteva essere risolta senza necessità di adire le vie legali, se solo si fosse usato un po’ di buon senso!
CISL SCUOLA FIRENZE.